Città di Chieri
Provincia di Torino
seduta del 24/11/2006 Verbale n. 238
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007.
Premesso che:
- la determinazione delle aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobile è di competenza della Giunta Comunale, così come si desume dall’art. 42, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 che, in merito alle attribuzioni dei Consigli Comunali, alla lettera f) così recita “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
- l’articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- l’art. 2 comma 4, della Legge 9/12/1998 n.431, per favorire ed incentivare la stipula dei contratti di locazione a canone agevolato, ai sensi del precedente comma 3 del medesimo art.2, recita “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.”
- per l’anno 2006 le aliquote ICI sono state diversificate nel seguente modo:
aliquota ridotta 5 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze
aliquota ordinaria 7 ‰ terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
aliquota maggiorata 9 ‰ limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni per gli alloggi non locati
aliquota ridotta 3,5‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla medesima legge
431/98;
- con Circolare n.3 del 16/4/2003 del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali, sono state stabilite le modalità di pubblicazione delle deliberazioni mediante l’invio telematico dell’atto direttamente all’Ufficio Federalismo Fiscale, il quale provvederà ad inserire la parte dispositiva sul sito del Dipartimento;
Constatato che:
- è opportuno continuare a favorire ed incentivare la stipula dei contratti di locazione a canone agevolato, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 9/12/1998 n. 431, prevedendo pertanto le seguenti aliquote specifiche:
- è opportuno mantenere il livello di servizi dell’anno 2006, confermando pertanto, anche per il 2007, le aliquote attualmente in vigore come segue:
aliquota ridotta 5 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze
aliquota ordinaria 7 ‰ terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
aliquota maggiorata 9 ‰ limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni per gli alloggi non locati
aliquota ridotta 3,5‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla medesima legge
431/98;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione e la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.3.2005;
Visto il Decreto Legislativo 504 del 30/12/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Laura Meritano dr. Vincenzo Accardo
Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile di cui all’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2007, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, anche al fine di incentivare la stipula dei contratti di locazione a canone agevolato, come segue:
aliquota ridotta 5 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze
aliquota ordinaria 7 ‰ terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
aliquota maggiorata 9 ‰ limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni per gli alloggi non locati
aliquota ridotta 3,5‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla medesima legge
431/98;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Federalismo Fiscale, con le modalità indicate dalla Circolare n. 3 del 16/4/2003 del Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali.
3. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
LM : R:\Area2\Entrate\ICI\Aliquote Proiezioni\2006\Ici_Chieri_2006.Doc