IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

-l'art. 4 dell elegge 23/10/1992, 421 con il quale è stata conferita delega al Governo pe ril riordino della Finanza degli Enti Territoriali;

-il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 emanato  in attuazione delle delega predetta;

- il capo I° del D:Lgs 504/1992 che istituisce, dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l'applicazione,

- il c. 53 dell'art. 3 della legge 662/96, modificativo dell'art. 6 del D.Lgs 504/92, il quale stabilisce che l'aliquota dell'imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 nè superiore al 7 per mille;

VISTO il Decreto Legge 27/05/2008n. 93 che esclude dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92;

VISTO il c. 156 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n° 296 che stabilisce  dal 1° gennaio 2007  la competenza  del Consiglio comunale nella determinazione delle aliquote ICI,

VISTO il comma 169 dell'art. 1 delal legge 27/12/2006 n°296/2006 che prevede quale termina per la deliberazione della aliquote e delle tariffe dei tributi locali legislativamente fissato per l'approvazioen del bilancio, con proroga di quelle in corso min caso di mancata approvazione;

 

RITENUTO pertanto confermare per l'anno 2010, in relazione alla previsione di copertura delle spese correnti previste nel bialncio 2010, le seguenti aliquote differenziate e detrazioni;

-ALIQUOTA  ORDIANRIA NELLE LISURA DEL 6 PER MILLE

- ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE PER GLI IMMOBILI ABIDITI A CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE NON UTILIZZATE COME ABITAZIOEN PRINCIPALE

- DETRAZIONE DI EURO 103.29 PER LE UNITA' IMMOBILIARI  ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI DETERMINARE per l'anno 2010 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per le abitazioni prinipali classificate nelel categorie A1, A8,A9

b) l'aliquota del 7 per mille  per gliimmobili adibiti a civile abitazione e relative pertinenze non utilizzate come abitazione principale e per terrenie dificabili

DI DETERMINARE  la detrazione di Euro 103.29 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale.