COMUNE DI CANELLI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL Funzionario responsabile
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;
Vista la legge 24.10.1996, n.556;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446
Vista la Circolare Ministeriale 1/02/2001 n. 3
Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n’ 21 in data 03/03/2011;
Vista la Legge n. 126 del 24/07/2008;
informa
Le aliquote, sono state determinate con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 18/04/2008, nelle misure seguenti:
Aliquota |
Riferita a |
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7 per mille 5 per mille esente ICI esente ICI |
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESENTI I.C.I. (eccetto categorie catastali A1-A8-A9) -ordinaria -abitazione principale categoria A1-A8-A9 con relativa detrazione di E 170,00 -unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da persona ospite presso casa di riposo, istituti per lungo degenza, istituti di cura, case albergo per anziani, presso i quali abbiano ottenuto la residenza, a condizione che risulti non locata e tenuta a disposizione. (art. 10 regolamento I.C.I.) -abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, affini e collaterali fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, che sono equiparate alle abitazioni principali. ( art.11 regolamento I.C.I.) |
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Detrazione comunale per unità immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 170,00 NOVITA’ ICI SU ABITAZIONE PRINCIPALE : l’Abitazione principale, le concessioni in uso gratuito (come meglio specificato di seguito in disposizioni particolari) e le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7), a condizione che il contribuente, anche per queste ultime, assolva al pagamento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani, non devono pagare l’ICI ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24/07/2008, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista di €. 170,00. |
1) ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 2) SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 calcolati con le aliquote in vigore nell’anno corrente;
Il versamento deve essere effettuato a favore del Comune in cui sono ubicati gli immobili. Se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.
Versamento intestato a: Concessione di Asti EQUITALIA SESTRI SPA c/c 88658596 oppure utilizzando i modelli F24. Sarà inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni attraverso INTERNET collegandosi al sito www.comune.canelli.at.it
Il Comune, con proprie disposizioni regolamentari ha esteso il beneficio dell’abitazione principale anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ai collaterali entro il secondo grado. I suddetti benefici comportano l’esenzione dal pagamento dell’ICI per ogni unità immobiliare e decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
Le suddette agevolazioni sono concesse a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.
MODULISTICA
Si rende noto che i moduli necessari per comunicare al Comune, ivi compresi i modelli di denuncia per l’anno 2010, eventuali ravvedimenti operosi, dichiarazioni di inagibilità fabbricati e istanze di concessione uso gratuito ai famigliari, sono disponibili sul sito www.comune.canelli.at.it, o presso l’ufficio tributi del comune.
Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse.
La riduzione dell’imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n’ 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere comunicata l’anno successivo entro il termine di presentazione della denuncia di variazione. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell’immobile.
Collegandosi al sito internet www.comune.canelli.at.it, si accede all’area I.C.I. on-line, posta all’interno dei servizi on-line al fine di visualizzare la modulistica aggiornata al corrente anno.
Dalla Residenza municipale, li 03 maggio 2011
Il Funzionario Responsabile dei Servizi Economici Finanziari
F.to Rag. P.Montanaro