COMUNE DI CANELLI
Aliquote ICI anno 2010
DELIBERA RICOGNITIVA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 15/04/2010
1 |
Aliquota ordinaria |
7,00 per mille |
2 |
Aliquota Abitazione Principale |
5,00 per mille |
3 |
Detrazione abitazione principale |
170,00 € |
L’abitazione principale, le concessioni in uso gratuito (come meglio specificato di seguito in disposizioni particolari) e le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7), a condizione che il contribuente, anche per queste ultime, assolva al pagamento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani, non devono pagare l’ICI ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24/07/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista al punto 3 della suddetta tabella.
Modalità di pagamento:
Versamento intestato a: Concessione di Asti EQUITALIA SESTRI SPA c/c 88658596 oppure utilizzando i modelli F24. Sarà inoltre possibile attenere ulteriori informazioni attraverso INTERNET collegandosi al sito: www.comune.canelli.at.it
Acconto entro il 16 giugno 2010 Saldo entro il 16 dicembre 2010 calcolati con le aliquote in vigore nell’anno corrente;
Il comune di Canelli, con proprie disposizioni regolamentari, ha esteso il beneficio dell’abitazione principale anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ai collaterali entro il primo grado. I suddetti benefici comportano l’esenzione dal pagamento dell’ICI per ogni unità immobiliare e decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
Le suddette agevolazioni sono concesse a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.
Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse.
La riduzione dell’imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n’ 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere comunicata entro l’anno successivo. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell’immobile.
Ufficio Finanze e Tributi