LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Leg. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell'imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'art. 42 co. 2 lett. f) del D. Leg. 267/2000 che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in merito all'Istituzione e Ordinamento dei Tributi con esclusione delle relative aliquote la cui competenza è demandata alla Giunta Comunale;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Visti gli artt. 1 co. 5 L. 449/97 e 2 co. 4 L. 431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un’ aliquota agevolata a favore dei proprietari d'immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
Vìsto l'art. 53 co. 16 L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 co. 8 Legge 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;
Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative succitate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell'imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;
Sentito il parere favorevole dei Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica amministrativa del presente atto ex art. 49 D.Leg. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA