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DELIBERA

Di riconfermare, per l’esercizio 2008, le aliquote I.C.I. in vigore nell’esercizio 2007 e precisamente:

 

6,50 per mille

 

 immobili a destinazione abitativa a disposizione ed aree fabbricabili

6,50 per mille

 

immobili destinati ad uso non abitativo che risultino sfitti o non utilizzati

6,50 per mille

 

immobili civile abitazione dati in locazione in base a contratto registrato a famiglia non residente nel Comune

5,50 per mille

 

immobili adibiti ad abitazione principale o destinati ad uso diverso da quello abitativo

5,50 per mille

 

immobili di civile abitazione dati in locazione in base ad un contratto registrato a famiglia residente nell'immobile stesso

5,50 per mille

 

immobili di civile abitazione utilizzati come abitazione principale da parente entro il terzo grado residente nel Comune

 

 

Di riconfermare altresì per l’esercizio finanziario 2008 la detrazione  per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29 estendendo la possibilità di usufruire della stessa anche per gli immobili di civile abitazione utilizzati come abitazione principale da parente entro il terzo grado residente nel Comune;

 

Di prendere atto :

1) la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;

       2) il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.

§      che l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

§      che la detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

§      che la suddetta ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale deve essere sommata alla detrazione di Euro 103,29 deliberata per l'anno 2008 dal Comune di Chiusano d’Asti. La detrazione complessiva per l'abitazione principale così ottenuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

 

§      che per l'unità immobiliare in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica spettano pertanto, nel 2008, le seguenti detrazioni di imposta:

1)detrazione di Euro 103,29;

2) ulteriore detrazione dell'1,33 per mille calcolata sul valore catastale dell'immobile e delle relative pertinenze ammesse dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200 (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9);

 

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