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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I. C. I.

 

Aliquota ordinaria, aliquote ridotte e detrazioni di imposta

da applicare nell’esercizio finanziario 2005.

 

 

7       per mille         aliquota ordinaria. 

Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I. C. I. i possessori, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di immobili (ovvero fabbricati a disposizione e aree fabbricabili) siti nel territorio comunale. Sono esenti da I.C.I.: i terreni agricoli; i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralità previsti dalla legge; le aree fabbricabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché su tali terreni persista l’esercizio di attività agricola diretta.

 

5,5    per mille         aliquota agevolata.

E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), fabbricati siti nel territorio comunale, direttamente adibiti ad abitazione principale. A tali soggetti spetta altresì una detrazione di imposta di .103.29

 

6       per mille         aliquota agevolata.

E’ riconosciuta ai titolari di fabbricati, siti nel territorio comunale, locati con contratto registrato a persone fisiche, che mantengano o acquisiscano la residenza nel comune, adibiscano l’immobile ad abitazione principale del proprio nucleo familiare, e purché sia il locatario che i membri del nucleo familiare non posseggano a qualsiasi titolo e non conducano in locazione altri fabbricati suscettibili di essere adibiti ad uso abitativo.

 

6       per mille         aliquota agevolata.

E’ riconosciuta ai titolari di fabbricati siti nel territorio comunale concessi in uso gratuito a parenti entro il terzo grado in linea retta, purché tali soggetti acquisiscano o mantengano la residenza nel Comune con il proprio nucleo familiare, adibiscano l’immobile ad abitazione principale e non posseggano a qualsiasi titolo e non conducano in locazione altri fabbricati suscettibili di essere adibiti ad uso abitativo.

 

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