- Aliquota ordinaria: 7 per mille;
- Per le abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
- Per i terreni agricoli: 7 per mille;
- Per i fabbricati iscritti nelle cat. C e D di proprietà
di artigiani e ove gli stessi esercitano l’attività: 7 per mille;
· €. 132,00 annue, per l’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede vi dimori abitualmente. E’ altresì da considerarsi abitazione principale, purché non locata, l’unità immobiliare posseduta a qualsiasi titolo da anziani o disabili ospiti in Case di Riposo o R.S.A.
· €. 156,00 ai portatori di handicap (anche se familiare, non intestatario dell’immobile, ma convivente con il proprietario).
· €. 156,00 ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti essere un’unica pensione sociale.
Ai sensi del disposto dell’art. 12 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio, deve determinare i valori venali delle aree fabbricabili.
Ai sensi dell’art. 13 bis del Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI, è prevista altresì agevolazione in caso di limitata potenzialità edificatoria dei terreni in forza di vincoli determinati da strumenti urbanistici, anche sovracomunali; l’attuale misura dell’agevolazione è determinata dalla D.G.C. n. 130/2003 in data 29.11.2003.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 08.03.1999 all’oggetto: “ICI – Determinazione valori aree fabbricabili” veniva approvata la relazione scaturita dal concerto fra il Settore Tecnico ed il Settore Tecnico-Amministrativo, relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai soli fini ICI ed individuava, nei valori minimi, indicati nella relazione stessa, la cifra cui gli uffici devono far riferimento ai fini dell’esame delle dichiarazioni ICI dei contribuenti, con effetto dal 01.04.1998.
Al fine di adeguare i valori di cui sopra agli aumenti del prezzo di mercato verificatisi nell’ultimo decennio, tutti i valori definiti con la deliberazione G.C. n. 25/1999 citata, vengono aumentati del 22,80%, pari alla variazione dell’indice ISTAT relativa al periodo aprile 1998 – dicembre 2007, e così determinati dal 01.01.2008:
AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA
1D (I.T. 0,40 mc/mq) cessione aree 12,5 mq/ab
Valore €./mq. 55,00
1D (I.T. 0,40 mc/mq) cessione aree 0 mq/ab
Valore €./mq. 58,00
1D (I.T. 0,70 mc/mq) cessione aree 0 mq/ab
Valore €./mq. 64,00
1F (I.T. 1,50 mc/mq) cessione aree 25,0 mq/ab
Valore €./mq. 44,00
1PE (I.T. 0,70 mc/mq) cessione aree 40,0 mq/ab
Valore €./mq. 47,00
1PE* (I.T. 0,90 mc/mq) cessione aree 25,0 mq/ab
Valore €./mq. 39,00
1F PEEP (I.T. 1,50 mc/mq) cessione aree 25,0 mq/ab
Valore €./mq. 27,00
PEEP già 1F (I.F. 2,00 mc/mq) cessione aree 25,0 mq/ab
Valore €./mq. 36,00
1PE PEEP (I.T. 0,90 mc/mq) cessione aree 25,0 mq/ab
Valore €./mq. 31,00
AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI,
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
2A (R.C. 0,50 mq/mq.) aree a servizi 10% S.F.
Valore €./mq. 36,00
B) POLO INDUSTRIALE SVINCOLO AUTOSTRADALE
2A (R.C. 0,40 mq/mq) aree a servizi 10% S.F.
Valore €./mq. 36,00
2A (R.C.0,40 mq/mq) aree a servizi 20% S.T.
Valore €./mq. 33,00
2A (R.C. 0,50 mq/mq) aree a servizi 10% S.F.
Valore €./mq. 39,00
2A (R.C. 0,50 mq/mq) aree a servizi 20% S.T.
Valore €./mq. 37,00
C) POLO INDUSTRIALE DIRETTRICI POIRINO E ASTI
2A (R.C. 0,40 mq/mq) aree a servizi 10% S.F.
Valore €./mq. 32,00
2A (R.C. 0,40 mq/mq) aree a servizi 20% S.T.
Valore €./mq. 29,00
2A (R.C. 0,50 mq/mq) aree a servizi 10% S.F.
Valore €./mq. 36,00
2A (R.C. 0,50 mq/mq) aree a servizi 20% S.T.
Valore €./mq. 33,00
* PER ULTERIORI AREE INDUSTRIALI CON R.C. INFERIORE A QUELLI CONSIDERATI SI DOVRA’ FARE COMUNQUE RIFERIMENTO A QUELLE CON R.C. 0,40 mq/mq.
AREE PER IMPIANTI COMMERCIALI
2D (R.C. 0,40 mq/mq) Indice Fondiario = 1,00 mc/mq
Valore €./mq. 43,00
TABELLA 4
AREE PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
6B (R.C. 0,40 mq/mq) Indice Fondiario = 1,00 mc/mq
Valore €./mq. 47,00
N.B.: per quanto concerne le aree edificabili dei centri abitati della Frazione Stazione e della Frazione Savi i valori di stima sopra riportati dovranno essere abbattuti rispettivamente del 20% (venti per cento) e del 30% (trenta per cento).