................................................... omissis...............................................

 

 

·        DI  CONFERMARE, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)  che sarà applicata da questo comune , nella misura del      7    per mille con la detrazione di    103,29 ;

·        Di prendere atto :

1) la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;

       2) il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.

§                   che l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

§                   che la detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

§      che la suddetta ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale deve essere sommata alla detrazione di Euro 103,29 deliberata per l'anno 2008 dal Comune di Soglio. La detrazione complessiva per l'abitazione principale così ottenuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

 

§                   che per l'unità immobiliare in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica spettano pertanto, nel 2008, le seguenti detrazioni di imposta:

1)detrazione di Euro 103,29;

2) ulteriore detrazione dell'1,33 per mille calcolata sul valore catastale dell'immobile e delle relative pertinenze ammesse dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200 (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9);

 

 ............................omissis................................