IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis...)
VISTI
il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000;
le Leggi Finanziarie 2007-2008-2009-2010
il D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n. 126/2008;
il Regolamento comunale ICI;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U. EE.LL. – D.lgs. n. 267/2000, depositati agli atti;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI CONFERMARE per l’anno 2011 l’aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti: unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
2) DI CONFERMARE che le suddette abitazioni principali continuano a godere della detrazione d’imposta di €. 103,29;
3) DI STABILIRE per l’anno 2011 l’aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari di residenti adibite ad abitazioni secondarie;
4) DI CONFERMARE per l’anno 2011 l’aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per i non residenti;
5) DI PRENDERE ATTO del valore venale in comune commercio delle aree edificabili nel Comune di San Paolo Solbrito così come stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35 del 20/05/2009 in 25,00 €./mq a far data dal 1° gennaio 2009;
6) DI DARE ATTO
che per quanto riguarda le tipologie relative a pertinenze, accessori, riduzioni, casistiche particolari si rimanda al Regolamento comunale ICI vigente;
che il presente provvedimento è adottato nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dell’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008;
che lo stesso sarà pubblicato per estratto sul sito ministeriale, incaricando a tal fine il funzionario responsabile del tributo;
7) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere.