REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.
Articolo 24 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
“omissis”
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
In tal caso la detrazione unica di € 103,29, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima.
“omissis”