PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., che al titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma I, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall’art. 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro il termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo;

           

VISTO l’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006, n° 296 (finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza alla fissazione dell’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione pertanto di un fabbisogno certo e definito;

 

VISTO che l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 modifica l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 e dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

           

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 13/12/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009,  con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17/04/2008, esecutiva, con la quale le aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 sono state determinate nei seguenti valori:

a)      5,5 (cinque virgola cinque) per mille l’aliquota dell’ICI sui fabbricati;

b)      5,0 (cinque virgola zero) per mille l’aliquota dell’ICI sulle aree fabbricabili soggette a concessione singola;

c)      4,5 (quattro virgola cinque) per mille l’aliquota dell’ICI sulle aree fabbricabili inserite in piani esecutivi;

d)     detrazione all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di  €. 154,94 (centocinquantaquattro/94);

 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17/04/2008, si provvedeva altresì ad attribuire (ai fini della denuncia e versamento dell'imposta di che trattasi) ai terreni edificabili presenti nel territorio comunale ed individuati nel vigente P.R.G.I. i seguenti valori:

TIPOLOGIA AREA

Importo Euro/m.q.

Aree fabbricabili ad uso abitativo

Euro 20,00/mq.

Aree fabbricabili per impianti produttivi

Euro 10,00/mq.

 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) con il quale, in particolare, viene sancito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

RITENUTO di riconfermare anche per l’anno 2009 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure vigenti per l’anno 2008;

 

RITENUTO di riconfermare anche per l’anno 2009 i valori per terreni edificabili attualmente esistenti nel territorio comunale nelle misure deliberate per l’anno 2008, dando atto che i suddetti valori sono da considerarsi valori limite minimo per terreni edificabili attualmente esistenti nel territorio comunale da utilizzarsi dai contribuenti come base imponibile per il conteggio relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008, dando atto che si fissano con questi il parametro al di sopra del quale il Comune non darà corso ad accertamenti tributari, restando inteso che il Comune non effettuerà accertamento tributario alcuno se il valore attribuito dal contribuente è pari o maggiore a quello deliberato mentre in caso di valore denunciato inferiore a quello deliberato il contribuente potrà essere soggetto ad una verifica da parte del Comune, instaurando un contraddittorio in cui il contribuente potrà fare valere le proprie ragioni che il Comune valuterà, potendo comunque ordinare un'apposita perizia o procedere mediante avviso di accertamento con la possibilità per il contribuente di instaurare la procedura contenziosa tramite ricorso presso la competente Commissione Tributaria;

 

ASSUNTI i pareri favorevoli del Segretario Comunale  e del responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

 

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      DI DETERMINARE per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come di seguito specificate:

a)      5,5 (cinque virgola cinque) per mille l’aliquota dell’ICI sui fabbricati;

b)     5,0 (cinque virgola zero) per mille l’aliquota dell’ICI sulle aree fabbricabili soggette a concessione singola;

c)      4,5 (quattro virgola cinque) per mille l’aliquota dell’ICI sulle aree fabbricabili inserite in piani esecutivi;

 

2.      DI DETERMINARE per l’anno 2009 la detrazione all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista esclusivamente per le categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di  €. 154,94 (centocinquantaquattro/94);

 

3.      DI ATTRIBUIRE, per l’anno di imposta 2009, ai fini della denuncia e versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai terreni edificabili presenti nel territorio comunale ed individuati nel vigente P.R.G.I. i seguenti valori:

 

TIPOLOGIA AREA

Importo Euro/m.q.

Aree fabbricabili ad uso abitativo

Euro 20,00/mq.

Aree fabbricabili per impianti produttivi

Euro 10,00/mq.

 

4.      DI DARE ATTO che i suddetti valori sono da considerarsi riferibili anche per gli anni di imposta pregressa da accertare.

 

 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VERIFICATA la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, richiamato l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata precedentemente.