IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30/12/1992, numero 504, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27/12/2006, numero 296, che attribuisce alla potestà del consiglio comunale la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- vista la propria deliberazione numero 5 in data 23/3/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale vennero confermate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell’anno 2007 e la detrazione da applicare al tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29;
- esaminata la specifica situazione economica e sociale esistente in questo comune;
- effettuata una attenta valutazione della situazione di bilancio al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio della gestione;
- ritenuto conseguentemente opportuno aumentare per l’anno 2008 le aliquote dell’Im-posta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) al sei per mille per la casa adibita ad abitazione principale e nel sei virgola settantacinque per mille quella per tutti gli altri beni immobili ed in euro 103,29 la detrazione da applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato “A”);
- con sette voti favorevoli ed un voto contrario espressi per alzata di mano e con l’asten-sione dalla votazione dei consiglieri comunali Betti, Bolognesi, Novelli e Rapetti;
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno di imposta 2008, nel sei per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) di determinare, per l’anno di imposta 2008, nel sei virgola settantacinque per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per tutti gli altri beni immobili;
3) di confermare, per l’anno di imposta 2008, la detrazione di euro 103,29 (centotre virgola ventinove), da applicare al tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
4) di considerare, ai fini dell’applicazione del tributo, adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con sette voti favorevoli ed un voto contrario espressi per alzata di mano e con l’asten-sione dalla votazione dei consiglieri comunali Betti, Bolognesi, Novelli e Rapetti;
D I C H I A R A
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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