Anche per l’anno 2011, la riscossione dell’I.C.I. è effettuata:
-Tramite
-Mediante l’utilizzo del modello F24 (delega di pagamento) presso qualsiasi ufficio postale o la propria agenzia bancaria.
SCADENZE: ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO ED E’ PARI AL 50% DEL TOTALE DELL’IMPOSTA PAGATA NELL’ANNO PRECEDENTE; SALDO: TRA IL 1° E IL 16 DICEMBRE L’IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER L’ANNO , AL NETTO DELL’ACCONTO PAGATO.
Ø le aliquote I.C.I. in vigore sono pari al 6,50 per mille per la prima casa, più pertinenze, - MA ........ VEDERE Decreto .Legge . 27/05/2008 N. 93 ART. 1
7 per mille in tutti gli altri casi, fatta salva l'applicazione delle agevolazioni sotto elencate:
1. ESENZIONE TOTALE FINO A 3 ANNI, a favore dei proprietari di terreni, fabbricati o porzioni di essi (incluse le pertinenze) situati in Centro Storico o in aree produttive (come individuate dal Piano Regolatore Comunale), che decidano di insediarvi (direttamente o attraverso contratto regolarmente registrato di cessione a terzi in locazione o comodato, da presentare in copia al Comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) un'attività commerciale o artigianale; tale esenzione è, di norma, limitata ai soli locali e pertinenze o porzioni di terreno effettivamente adibiti ad attività produttiva, ma può estendersi all'intero fabbricato o terreno, se, dal contratto di locazione o comodato, risulti che il fabbricato ceduto o da edificare verrà adibito anche ad uso abitazione del conduttore;
2. ESENZIONE TOTALE, a favore dei proprietari di aree fabbricabili che siano, comunque, utilizzate per l'attività agricola, purché: a) il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo il cui reddito derivante dall'attività agricola superi il 50% del reddito complessivo imponibile; b) l'area fabbricabile sia ceduta in affitto a coltivatore diretto o imprenditore agricolo (in tal caso occorre presentare in Comune apposita denuncia di variazione I.C.I. allegando copia del contratto d'affitto regolarmente registrato);
3. ESENZIONE TOTALE, a favore dei proprietari di fabbricati e pertinenze adibiti ad abitazione principale e/o all'esercizio di attività agricole, purché il proprietario sia: a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in attività; b) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in pensione, anche se continua a versare volontariamente i contributi di legge; c) persona fisica o giuridica proprietaria di almeno 20.000 mq. (
4. RIDUZIONE AL 50%, a favore dei proprietari di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
5. APPLICABILITA' DELLA DETRAZIONE DI Euro 105,00, a favore dei proprietari di fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (es. nonno a nipote, figlio a genitore e viceversa), purché il familiare sia residente nel Comune ed abbia scheda anagrafica autonoma rispetto al proprietario, con contratto di comodato regolarmente registrato, da presentare in copia al Comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I. VED. DECRETO LEGGE comma 2
6. APPLICABILITA' DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA (6,50 per mille), a favore dei proprietari NON residenti di fabbricati concessi in locazione o comodato (con contratto regolarmente registrato, da presentare al Comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) a soggetti che vi stabiliscano la propria residenza.
Ø i terreni agricoli ricadenti in area montana (tutto il territorio comunale) sono esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n° 984;
Ø la detrazione di Euro 105,00 è applicabile a tutte le pertinenze ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale, fino alla concorrenza della detrazione stessa;
Ø
Per informazioni sulle normative regolamentari adottate si rimane a disposizione al seguente recapito telefonico: tel. 0144 950680 fax 0144 950693