IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 23/10/1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D.L. 08/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27, comma 8. della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 Euro 103,29 può essere elevato fino a L. 500.000 Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 Euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
RICHIAMATA
Ø del 6,00 per mille per tutte le unità immobiliari;
Ø del 5,50 per mille per la casa adibita ad abituale abitazione principale e pertinenze della stessa;
CALCOLATO il gettito del tributo dell’anno 2007 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito dell’anno precedente;
CONSTATATO che per l’anno
- reperire i mezzi necessari ad assicurare l’espletamento dei servizi istituzionali;
- assicurare comunque l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2007;
- ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione tributaria comunale con le esigenze di bilancio succitate, si è addivenuti nella determinazione di fissare l’aliquota ad una misura del 6,00 (sei) per mille per tutte le unità immobiliari tranne per la casa adibita ad abituale abitazione principale e pertinenze della stessa che si fissa nell’aliquota del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille, con detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n.296 ( Legge finanziaria 2007) il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell’aliquota ICI;
SENTITO l’interevento del consigliere De Faveri Gianluca che propone di diversificare l’aliquota ICI nel seguente modo:
- diminuzione di 1 (uno) punto percentuale per i nuovi residenti nei primi 5 anni;
- aumentare, invece, di 1 (uno) punto percentuale le abitazioni non locate da almeno 5 anni;
TUTTO ciò al fine di incentivare le residenze nel Paese dando un messaggio di apertura e di dinamismo del Paese;
DOPO esauriente discussione:
- il Sindaco propone per l’anno 2007 le seguenti aliquote:
- del 6,00 (sei) per mille per tutte le unità immobiliari tranne per la casa adibita ad abituale abitazione principale e pertinenze della stessa che si fissa nell’aliquota;
- del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille;
- con detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;
con la possibilità in futuro di rivedere il Regolamento comunale ICI;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
CON VOTI n° 9 favorevoli – n° zero contrari e n° 4 astenuti ( Sig.ri Anerdi – Fornaro – De Faveri – Dafarra) espressi nei riti di legge;
1) Di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nella misura:
· del 6,00 ( sei per mille) per tutte le unità immobiliari;
· del 5,50 (cinque e cinquanta per mille) per la casa adibita ad abitazione principale (prima casa) e pertinenze della stessa;
· detrazione di € 103,29 per la prima casa;
2) Di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell’aliquota ICI, così come previsto dalla vigente normativa;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente concessionario della riscossione;
4) Di stimare in base alle proiezioni dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta di € 65.000,00, da iscrivere nell’apposito capitolo di entrata del bilancio 2007.