VISTA la legge 23/10/1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D.L. 08/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 Euro 103,29 può essere elevato fino a L. 500.000 Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 Euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.
Ø del 6,00 per mille per tutte le unità immobiliari;
Ø del 5,50 per mille per la casa adibita ad abituale abitazione principale e pertinenze della stessa;
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 20065 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito dell’anno precedente;
CONSTATATO che per l’anno 2006 si è addivenuti nella determinazione di confermare le aliquote precedenti quindi: nella misura del 6,00 (sei) per mille per tutte le unità immobiliari tranne per la casa adibita ad abitazione principale (prima casa) e pertinenze che si fissa l’aliquota del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille con detrazione di € 103,29 sempre per la prima casa;
DOPO breve discussione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei riti di legge;
1) Di determinare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nella misura:
· del 6,00 ( sei per mille) per tutte le unità immobiliari;
· del 5,50 (cinque e cinquanta per mille) per la casa adibita ad abitazione principale (prima casa) e pertinenze della stessa;
· detrazione di € 103,29 per la prima casa;
2) Di stimare in base alle proiezioni dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta di € 64.000,00, da iscrivere nell’apposito capitolo di entrata del bilancio 2006.