LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con cui è stabilito che "a decorrere dall'anno 1993, è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)";

 

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della Legge n. 662/1996, che recitano:

  1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno,  con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per  mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi     dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.";

 

Visti i commi 3 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito  dal comma 55  dell'art. 3 della Legge n. 662/1996 che recitano:

  1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 - omissis -.
  2. A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di L. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.";

 

Dato atto che per l'anno 2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stabilito al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;