LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.3 comma 53 della legge 662/1996 e s.m.i. il quale stabilisce che ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite per i casi di immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
RILEVATO che questo Comune ha intenzione di far vigere sul proprio territorio con effetto limitatamente all’anno 2005 un’unica aliquota ICI;
PRESO ATTO dei limiti fissati dal secondo comma dell’art.6 del D.lgs.504/1992 così come modificato dalla legge 662/1996 per cui l’aliquota ordinaria non può essere deliberata in misura superiore al 7 per mille e l’aliquota ridotta in misura inferiore al 4 per mille;
DATO ATTO che a far data dal 1/01/2005 si intende aumentare l’aliquota ICI di mezzo punto e pertanto dall’attuale misura del 5,5 per mille viene applicata la seguente misura:
· 6,00 per mille;
DATO ATTO che in riferimento ai terreni pagano solo quelli individuati ai fogli di mappa n.1 e 2 mentre gli altri sono esonerati;
PRESO ATTO che ai sensi del D.lgs.504/1992 – art.7 – è prevista l’esenzione dall’Ici per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
DATO ATTO che l’applicazione dell’aliquota ICI per l’anno 2005 comporta un gettito complessivo presuntivo di € 101.000,00 (gettito comprensivo degli eventuali accertamenti);
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato ex art.49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il favorevole parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ex art.49 del D.lgs.267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI NEI MODI E FORME DI LEGGE