ESTRATTO D.C.C. N. 03 DEL 25/03/2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico – finanziario, ed è stato redatto in conformità al modello approvato ai sensi del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e del D.P.R. 31/01/96, n. 194;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) Per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente al suddetto esercizio;
b) Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità;
c) Per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) Per quanto concerne le spese di investimento le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma approvato;
e) Si è tenuto conto, inoltre, di quanto disposto dalla Legge 08/08/1995, n. 335 e dalla normativa vigente in materia, in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni del personale dipendente;
f) Si è previsto apposito stanziamento per la costituzione di un fondo per gli accordi bonari così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 21/02/2000 n. 554;
…OMISSIS….
VISTO il comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che testualmente così recita:
“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
VISTO l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito in legge 06/08/2008 n° 133, reiterato dall’art. 1, comma 123, della L. 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che testualmente recita:
123. Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da
PRESO ATTO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, le tariffe di tasse ed imposte comunali risultano riconfermate per l’anno 2011 nella identica misura già deliberata con atti di seguito riportati:
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…OMISSIS….
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;
…. OMISSIS ….
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· D.G.C. n.
· D.C.C. n.
· D.G.C. n.