ESTRATTO D.C.C. N.02 IN DATA 29/03/2007

 

            VISTA la legge 23/10/1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

            VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;

            VISTO l’art. 4 del D.L. 08/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;

            DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27, comma 8. della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

            DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

1)      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in lire 200.000 Euro 103,29;

4)      l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 Euro 103,29  può essere elevato fino a L. 500.000 Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)      limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 Euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 39 in data 29/12/2005, con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2006 nella misura unica del 6,00 (sei) per mille  per tutte le unità immobiliari, con detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;

 

            CALCOLATO il gettito del tributo dell’anno 2007 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito dell’anno precedente;

 

            CONSTATATO che per l’anno 2007, a seguito di una ricognizione ed una valutazione delle esigenze di bilancio per l’esercizio in esame, con particolare attenzione del raggiungimento dei seguenti fondamentali obiettivi:

-         reperire i mezzi necessari ad assicurare l’espletamento dei servizi istituzionali;

-         assicurare comunque l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2007;

-         ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione tributaria comunale con le esigenze di bilancio succitate, si è addivenuti nella determinazione di fissare l’aliquota ad una misura del 6,00 (sei) per  mille per tutte le unità immobiliari con detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;

 

VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n.296 ( Legge finanziaria 2007) il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell’aliquota ICI;

           

            DOPO esauriente discussione;

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi   dal Segretario Comunale  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

           

            CON VOTI  unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno  applicate in questo Comune nella misura unica:

·        del 6,00 ( sei per mille) per tutte le unità immobiliari;

·        detrazione di € 103,29 per la prima casa;

2)      Di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell’aliquota ICI, così come previsto dalla vigente normativa;

3)      Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente concessionario della riscossione;

4)      Di stimare in base alle proiezioni dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta di € 18.000,00, da iscrivere nell’apposito capitolo di entrata del bilancio 2007.