ESTRATTO D.C.C. N.02 IN DATA 29/03/2007
VISTA la legge 23/10/1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D.L. 08/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27, comma 8. della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 Euro 103,29 può essere elevato fino a L. 500.000 Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 Euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
RICHIAMATA
CALCOLATO il gettito del tributo dell’anno 2007 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito dell’anno precedente;
CONSTATATO che per l’anno
- reperire i mezzi necessari ad assicurare l’espletamento dei servizi istituzionali;
- assicurare comunque l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2007;
- ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione tributaria comunale con le esigenze di bilancio succitate, si è addivenuti nella determinazione di fissare l’aliquota ad una misura del 6,00 (sei) per mille per tutte le unità immobiliari con detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n.296 ( Legge finanziaria 2007) il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell’aliquota ICI;
DOPO esauriente discussione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;
1) Di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nella misura unica:
· del 6,00 ( sei per mille) per tutte le unità immobiliari;
· detrazione di € 103,29 per la prima casa;
2) Di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell’aliquota ICI, così come previsto dalla vigente normativa;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente concessionario della riscossione;
4) Di stimare in base alle proiezioni dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta di € 18.000,00, da iscrivere nell’apposito capitolo di entrata del bilancio 2007.