LA  GIUNTA  COMUNALE

 

 

Vista la legge 23.10.1992 n° 421, contenete la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 4 del D.L. 08.08.1996 n° 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n° 556;

 

Dato Atto inoltre delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:      

1)                 l’aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 4o/oo (quattro per mille) e non inferiore al 7 o/oo (sette per mille) e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

2)                 l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 o/oo (quattro per mille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)                 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in € 103,29;

4)                 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;

5)                 limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)                 i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 36 in data 30/12/2003 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2004:

-         nella misura unica del 6 o/oo (sei per mille);

 

Constatato che per l’anno 2005 si è addivenuti nella determinazione di confermare le aliquote precedenti quindi nella misura del 6o/oo (sei per mille) per tutte le unità immobiliari senza alcuna diversificazione tra le abitazioni principali ed altre;

 

Preso Atto del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

 

Con Voti unanimi favorevoli espressi nei riti di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1)      Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 o/oo (sei per mille);

 

2)      Di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti relativi alla prima rata 2004, il gettito complessivo dell’imposta di € 18.000 da iscrivere all’apposito capitolo di entrata del bilancio 2005.