COMUNE DI CASTELLERO

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Romita 2 - 14013 CASTELLERO

 

Estratto deliberazione C.C. n. 2  del 10/03/2008

 

D E L I B E R A

 

1) determinare per l'anno 2008, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille;

2) stabilire l'entità della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di € 103,29 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

 

Estratto deliberazione C.C. n. 9 in data 10/03/2008 avente per oggetto: “Regolamento comunale  per la disciplina dei tributi: modifica art. 11 con definizione importo minimo dei versamenti e dei rimborsi di tributi comunali e della misura degli interessi”

D E L I B E R A

 

1)     di integrare, per i motivi esposti in premessa, il testo del Regolamento comunale per la disciplina delle dichiarazioni e delle riscossioni in materia di tributi comunali, nonchè per l’annullamento degli atti in via di autotutela, composto da 12 articoli, con il seguente nuovo art.11:

 

ART.11

Crediti di modesta entità – Rimborsi - interessi

 

1.I tributi locali e le altre entrate di spettanza del Comune devono sempre essere versati, a prescindere dall’entità delle somme dovute, salvo l’applicazione di specifiche norme di legge e di quanto riportato nel comma seguente.

2. Esclusivamente per quanto concerne l’ICI, il contribuente non è tenuto ad effettuare versamenti  se l’importo annuo dovuto dal singolo soggetto è inferiore ad € 8,00; in caso di contitolarità di immobili soggetti all’ICI il limite di € 8,00 dovrà essere considerato nella globalità dell’imposta dovuta per l’intero immobile.

3. Il recupero coattivo delle somme non versate per l’ICI non avviene per importi inferiori a € 8,00.

4. Non si procede al rimborso al contribuente di somme versate per l’ICI di importo inferiore a € 15,00 al netto di interessi o altre maggiorazioni.

5. la misura degli interessi per l’accertamento, la riscossione e i rimborsi di qualsivoglia tributo comunale è stabilita con riferimento al saggio legale d’interesse vigente al momento del calcolo.