IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 3 comma 53 della legge 662/1996 e s.m.i. il quale stabilisce che ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite per i casi di immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
 
RILEVATO che questo Comune ha intenzione di far vigere sul proprio territorio, con effetto limitatamente all’anno 2005, due aliquote ICI;
 
PRESO ATTO dei limiti fissati dal secondo comma dell’art. 6 del D.lgs. 504/1992 così come modificato dalla legge 662/1996, per cui l’aliquota ordinaria non può essere deliberata in misura superiore al 7 per mille e l’aliquota ridotta in misura inferiore al 4 per mille;
 
DATO ATTO che, precisamente, le aliquote ICI si vogliono applicare nella seguente misura:
 
VISTO il D.lgs. 267/2000;
 
VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica, per quanto di competenza, del Segretario comunale ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI NEI MODI E FORME DI LEGGE
 
 

DELIBERA

 
1.      DI APPLICARE nel proprio territorio, con effetto limitatamente all’anno 2005, le seguenti aliquote ICI:
 
2. DI DARE ATTO che la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
 
 
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2005 – Determinazioni.