LA GIUNTA COMUNALE

 

   Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

   Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;

 

   Visto il Capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

   Visto che la legge finanziaria per l'anno 2006 fissa al 31 marzo 2006 il termine per la determinazione dell'aliquota dell'imposta con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale;

 

   Visto che la predetta normativa stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille con la possibilità di differenziare le aliquote in relazione alla proprietà (prima o seconda casa) o all'utilizzo (immobili sfitti ecc.) nonché di elevare la quota di esenzione minima di Euro 103,29 per la prima casa;

 

   Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine suddetto si applica l'aliquota minima del 4 per mille;

 

   Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso si è tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, l'aliquota della nuova imposta comunale sugli immobili può essere mantenuta nella misura del 5 per mille mentre per i fabbricati non destinati a prima abitazione e non locati appare opportuno, come avvenuto nel 2005, adottare l’aliquota superiore del 6 per mille;

 

   Ritenuto che nel Comune di Camerano Casasco non ricorrano i presupposti di fatto per aumentare l'importo della quota esente a favore delle prime case;

 

   Sentito il parere di regolarità tecnica e contabile relativo al presente atto, favorevolmente espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

 

    Con voti unanimi, legalmente resi e verificati

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)  Di prendere atto che a decorrere dall'anno 1993, con l'articolo 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

 

2) Di determinare, per l'anno 2006, l'aliquota del tributo I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.

 

3) Di determinare, per l’anno 2006, l’aliquota del tributo I.C.I. che sarà applicata ai fabbricati non destinati a prima abitazione e non locati nella misura del 6 per mille.

 

4)  Di dare atto che la detrazione per la prima casa è di Euro 103,29 per tutti gli immobili ubicati nel Comune di Camerano Casasco.

 

Successivamente

 

            Con apposita e separata votazione all'unanimità

 

D E L I B E R A

 

            Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

 

     VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Segretario comunale

(dottor Daniele Zaia)