Comune di Asti

Settore Tributi

Ufficio I.C.I.

Visto l’Assessore

Ragioneria Bilancio Tributi

Mauro Trivelli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 02/02/2006

 

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2006.

 

VISTI l’art. 4 "Finanza degli enti territoriali" della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 "Riordino della Finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della L. 23/10/1992 n. 421" che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili a partire dall’anno 1993 ;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 23/12/96 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati ;

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO altresì, che,

1) l’art. 8 del D. Lgs. 504/92, prevede che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e alienazione di immobili ;

2) l’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996 n. 662 prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4, art. 2 della Legge n. 431 del 9.12.98, il Comune di Asti, anche per l’Anno 2006, ha mantenuto l’aliquota del 4,5 per mille, deliberata nel 2004, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per favorire la realizzazione degli accordi definiti in sede locale, in data 31 maggio 1999, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

 

RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto finora esposto, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. sono conseguentemente determinate come segue:

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente del settore interessato ;

Visto inoltre il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del settore economico-finanziario;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria ;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all’unanimità,

DELIBERA

1) Di applicare per l’esercizio 2006, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, (I.C.I.), l’aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale e l’aliquota del 7 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati, invariate rispetto all’anno 2005;

2) di mantenere per l’esercizio 2006 l’aliquota del 4,5 per mille a favore dei proprietari che concedono l’unità immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall’art. 2 comma 4 della Legge n. 431 del 9/12/1998;

3) di mantenere per l’esercizio 2006 l’aliquota del 4 per mille, già in vigore nel 2005, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e alienazione di immobili ;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996 n. 662, viene considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5) di trasmettere copia della presente decisione al settore Tributi, perché provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97.

Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 D.Lgs. 267 del 18/08/2000.