PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE, AD ECCEZIONE DEGLI ARTT.5 E 13 CHE SI RIPORTANO GIA' MODIFICATI CON DELIBERAZIONE C.C.03 DEL 29/04/2010. 

 

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti

REGOLAMENTO

SULL’IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Approvato con D.C.C. n. 03 del 16/02/2009 )

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INDICE

Articolo 1 Ambito di applicazione Pag. 2

Articolo 2

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Pag. 2

Articolo 3

Pertinenze dell’abitazione principale

Pag. 2

Articolo 4

Estensione delle agevolazioni relative alle abitazioni principali

Pag. 3

Articolo 5

Estensione delle agevolazioni relative ai terreni agricoli

Pag. 4

Articolo 6 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree Pag. 4

Articolo 7 Determinazione del valore delle aree fabbricabili Pag. 5

Articolo 8 Fabbricati fatiscenti o inabitabili Pag. 5

Articolo 9 Modalità di versamento Pag. 6

Articolo 10 Differimento dei termini di versamento Pag. 7

Articolo 11 Denuncia di variazione Pag. 7

Articolo 12 Soggetti obbligati alla denuncia Pag. 8

Articolo 13 Controlli Pag. 8

Articolo 14 Accertamento Pag. 8

Articolo 15 Sanzioni Pag. 9

Articolo 16 Decadenza del potere di accertamento Pag. 9

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Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili (ICI) di

cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni. Per quanto non

previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di:

a) semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti;

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica delle posizioni contributive;

d) stabilire ulteriori condizioni ed agevolazioni, come consentito dall’art. 59 del D.Lgs

446/17.12.971;

e) instaurare un miglior rapporto con i contribuenti. improntato a principi di collaborazione e

trasparenza.

Art. 2 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L’esenzione dal pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili prevista all’art. 7, comma 1,

lettera i) del D.lgs. 504/92 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,

nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222 ed utilizzati dagli

enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o

prevalente l’esercizio di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli

stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dal medesimo Ente non commerciale.

Articolo 3 – Pertinenze dell’abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze così come definite

dall’art.817 del Codice Civile (1), anche se distintamente iscritte in catasto ed a condizione che il

proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione

principale vanti analogo diritto, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata

direttamente dal medesimo soggetto passivo.

2. L’applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni in materia di ICI, nonché dell’aliquota

determinata per l’abitazione principale, agli immobili di cui al comma 1., è subordinata alla

presentazione di apposita dichiarazione in merito alla sussistenza del requisito di pertinenza. La

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pertinenzialità di un bene è, infatti, subordinata alla presenza della manifestata volontà del

proprietario, o del titolare del diritto reale del bene principale, di creare un vincolo di strumentalità e

complementarità funzionale tra detto bene ed altro (elemento soggettivo) e la destinazione durevole

ed attuale di una cosa a servizio od ornamento di un'altra (elemento oggettivo).

3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze devono essere sempre considerate

come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto dal D.Lgs. 504/92.

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Art. 4 – Estensione delle agevolazioni relative alle abitazioni principali

1. Si considerano abitazioni principali, al fine dell’applicazione dell’aliquota determinata per

l’abitazione principale nonchè della detrazione d’imposta di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n.504, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito alle seguenti persone, purchè

anagraficamente residenti nelle stesse:

- parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);

- affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore);

2. La concessione in uso gratuito, il grado di parentela e la decorrenza si rilevano da apposita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive

modificazioni ed integrazioni, da presentare dal soggetto passivo entro il termine per il pagamento

del saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

3. Le agevolazioni decorrono dalla data di concessione in comodato, indicata nella dichiarazione di

cui al precedente punto 2 e possono essere applicate in favore dello stesso soggetto passivo con

riferimento a non più di due unità immobiliari concesse in comodato.

4. E’ fatto obbligo al soggetto passivo fruitore delle agevolazioni di cui al presente articolo, di

produrre tempestiva comunicazione e, comunque, entro i termini di cui al comma 2, in caso di

revoca dell’uso gratuito concesso o perdita dei requisiti.

5. In caso di utilizzo dell’unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione di

imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori.

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6. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto

utilizzatore. A tal fine, il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota

agevolata sia della detrazione, si sono protratte per almeno 15 giorni.

7. In nessun caso la detrazione di imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l’importo

massimo stabilito.

Art. 5 – Estensione delle agevolazioni relative ai terreni agricoli

ABROGATO

Art. 6 – Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree.

1. Nel caso in cui un’area perda il requisito dell’edificabilità di cui all’articolo 2, primo comma, lett.

b) del D.Lgs. 504/92, in virtù di atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli

strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, è

dovuto il rimborso dell’ICI versata, secondo le seguenti disposizioni.

2. Il diritto al rimborso spetta a colui che sia titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale

sull’area al momento in cui diviene definitivamente esecutivo il vincolo di inedificabilità,

limitatamente all’imposta dallo stesso versata, sulla base della previsione di cui all’art. 8, comma 5,

del D.Lgs. 504/92, nel periodo d’imposta in corso al momento della intervenuta inedificabilità.

3. Il diritto al rimborso è escluso in ogni caso in cui il proprietario o titolare di altro diritto reale

sull’area abbia conservato, seppur temporaneamente, un diritto ad edificare successivamente alla

prima approvazione del vincolo. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata

opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa

azione, ricorso o quant'altro avverso la variante sopra richiamata.

4. Il diritto al rimborso riguarda l’imposta versata, maggiorata degli interessi legali dalla data del

versamento e non si estende alle eventuali sanzioni, agli interessi o ad ogni altra somma dovuta dal

contribuente per il mancato assolvimento ai propri obblighi tributari,

5. Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in

cui sia divenuta definitiva l’apposizione del vincolo.

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Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come

stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di valore delle

aree fabbricabili nei casi in cui l’imposta è stata pagata sulla base di un valore non inferiore a quello

determinato dalla Determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

2. E’ in ogni caso escluso il diritto al rimborso nei confronti del contribuente che abbia dichiarato,

ai fini ICI, un valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori come determinati in base ai

precedenti commi.

3. E’ in facoltà del contribuente richiedere al Comune, con istanza presentata entro la fine del mese

di febbraio di ciascun anno, indicazioni in ordine al valore sul quale calcolare l’ICI relativa all’area

fabbricabile posseduta, per l’anno in cui è presentata la richiesta. Il Comune è tenuto a rispondere

entro il termine di giorni trenta dalla ricevimento della richiesta stessa.

Art. 8 – Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Le disposizioni di cui al comma 1° dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92, concernenti la riduzione di

imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano unicamente alle unità

immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale permanente.

2. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e

persone, con rischi di crollo;

b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine)

lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

e) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono

compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano di interventi di

ristrutturazione totale o di manutenzione straordinaria;

f) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria e carenti per

condizioni igienico sanitarie;

g) fabbricati dichiarati antiigienici con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente.

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3. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni richieste per fruire della

riduzione mediante la presentazione della denuncia o della comunicazione prevista dal successivo

art. 8 nonché della dichiarazione sostitutiva prevista all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Art. 9 – Modalità di versamento

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto

degli altri.

2. I suddetti versamenti si ritengono validi anche per gli anni di imposta precedenti a quello di

entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla

totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il

versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del

Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative

sanzioni ed interessi.

4. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due

rate di pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Nel caso in cui i versamenti

effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta,

vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le

relative sanzioni ed interessi.

5. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, la compensazione dell'importo, spettante a

titolo di rimborso di imposta, con quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o di accertamento

intestato a sé o ad altro soggetto passivo di imposta. Nel caso in cui il credito di imposta non copra

totalmente il debito, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la

differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o di accertamento.

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Art. 10 – Differimento dei termini di versamento

1. In caso di decesso del contribuente i termini di versamento dell’ICI, relativa agli immobili caduti

in successione, che scadano entro i tre mesi dalla data di apertura della successione, sono prorogati

di sei mesi dalla scadenza naturale.

2. In caso di eredità giacente, il curatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l’ICI con

riferimento agli immobili ricadenti nell’attivo ereditario. E’ tenuto inoltre a presentare le

comunicazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto entro sessanta giorni dal

compimento dell’inventario dei beni dell’eredità. Qualora nel frattempo sia intervenuta

l’accettazione da parte dell’erede, dette comunicazioni dovranno essere da quest’ultimo presentate.

Negli altri casi, l’erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del

proprio titolo di possesso ed all’eventuale conguaglio dell’imposta versata entro tre mesi

dall’accettazione. Qualora il curatore dell’eredità giacente, per l’assolvimento degli obblighi

tributari, debba vendere i beni immobili appartenenti all’attivo ereditario, il tributo che non sia stato

ancora versato è corrisposto entro tre mesi dall’incasso del prezzo di vendita.

3. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 446/97 i termini ordinari di versamento

dell’imposta possono essere differiti in caso di calamità naturali o per altri eventi di grave entità,

con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 11 – Denuncia di variazione

1. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle

Finanze ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 504/92.

2. La dichiarazione è dovuta solo in presenza di acquisizioni o cessioni di diritti reali su unità

immobiliari oggetto dell’ICI ed in generale di modificazioni della soggettività passiva all’imposta.

La dichiarazione si rende altresì necessaria al verificarsi di situazioni oggettive che determinino una

diversa (minore o maggiore) quantificazione dell’imposta (es. riduzioni, detrazioni, esenzioni,

agevolazioni, sia stabilite per legge che dal presente regolamento).

3. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti in ordine all’obbligo di versamento

dell’imposta ed alle modalità dello stesso.

4. Sono, comunque, ammessi i versamenti effettuati on-line tramite il sito di Poste Italiane:

www.poste.it , sempre nel rispetto dei termini di legge.

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Art. 12 – Soggetti obbligati alla denuncia

1. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione soltanto i contribuenti interessati dalla

sopravvenuta esistenza o perdita di agevolazioni.

2. La dichiarazione può essere resa congiuntamente da tutti i contribuenti interessati al medesimo

atto.

3. Nel caso di acquisti, vendite, cessazioni o acquisizione di diritti reali, l’obbligo di trasmissione

della comunicazione, di cui al precedente comma 2, è assolto direttamente dal notaio che ha rogato

l’atto di compravendita attraverso la trasmissione di dati riportati nell’ "Adempimento Unico"

previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

4. Nel caso di immobili di cui all’art. 117 numero 2) del codice civile, costituiti in enti catastali

autonomi, la dichiarazione deve essere resa dall’amministratore di condominio ovvero, in mancanza

o quando questi non vi provveda, dai singoli condomini, anche in rappresentanza degli altri.

Art. 13 – Controlli

1. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui abbia disponibilità, controlla il corretto assolvimento del carico tributario inerente l’imposta comunale sugli immobili da parte dei contribuenti.

 

2. Al fine di un potenziamento dell’attività di controllo, l’ufficio tributi cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

 

3. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art.11 comma 3 del D.Lgs.504/1992.

 

Art. 14 - Accertamento

1. Il Funzionario responsabile attua gli indirizzi generali fissati dalla Giunta comunale, ai sensi

dell’articolo precedente, e verifica il corretto adempimento degli obblighi imposti al contribuente.

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2. In caso di omissioni o tardività del versamento dell’imposta, il Funzionario responsabile emette

un avviso di accertamento motivato contenente l’indicazione dell’imposta da versare, gli interessi e

le sanzioni per l’omissione o la tardività.

3. In caso di omissione o tardività della comunicazione, il Funzionario responsabile emette un

avviso di accertamento motivato contenente la comminazione della prevista sanzione.

Art. 15 - Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni in tema di sanzioni tributarie previste dai D.Lgs. 471/472/473/1997.

Art. 16 - Decadenza dal potere di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione delle sanzioni sono notificati, anche a mezzo

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello di imposizione ovvero a quello in cui è stata commessa la

violazione.

2. Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ed agli interessi – quando dovuti – contestualmente agli

avvisi di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni vengono addebitate al

contribuenti le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.