ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 

n.10 del 14.04.2011

 

 

omissis

D E L I B E R A

 

Di confermare, per l’anno 2011, le aliquote attualmente in vigore per i vari tributi locali, così come stabilito dall’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/08,  e precisamente:

 

 

            -           ICI:      6,00 per mille ordinaria (terreni e altri fabbricati)

                                   6,00 per mille abitazione principale (a totale carico dello stato)

                                   7,00 per mille aree edificabili

Sono esenti per assimilazione ad abitazione principale le case concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il  primo grado ivi residenti e dagli stessi utilizzate come abitazioni principali

Sono altresì esenti le unità  possedute da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire dell’esenzione d’imposta solo una volta e per una sola unità immobiliare.

 

VISTO che i valori da attribuire alle aree fabbricabili quali imponibili ICI sono stati adeguati con Deliberazione G.C. n.23 in data 04.03.2010

 

omissis