ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
n.10 del 14.04.2011
omissis
D E L I B E R A
Di confermare, per l’anno 2011, le aliquote attualmente in vigore per i vari tributi locali, così come stabilito dall’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/08, e precisamente:
- ICI: 6,00 per mille ordinaria (terreni e altri fabbricati)
6,00 per mille abitazione principale (a totale carico dello stato)
7,00 per mille aree edificabili
Sono esenti per assimilazione ad abitazione principale le case concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado ivi residenti e dagli stessi utilizzate come abitazioni principali
Sono altresì esenti le unità possedute da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire dell’esenzione d’imposta solo una volta e per una sola unità immobiliare.
VISTO che i valori da attribuire alle aree fabbricabili quali imponibili ICI sono stati adeguati con Deliberazione G.C. n.23 in data 04.03.2010
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