Oggetto : ICI 2010.

 

Gentile contribuente,

Come per l’anno 2009 non è stato adottato alcun atto a modifica di quanto stabilito in precedenza e pertanto si ricorda  che con D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n. 126, è stato disposta l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92  e s.m.i., le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

L’esenzione è estesa anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale (autorimesse, cantine ecc.).

Inoltre, l'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge o da disposizioni comunali:

-          Altre abitazioni e relative pertinenze (garage, ecc.), possedute in aggiunta alla principale, non utilizzate direttamente come abitazione principale del proprietario/usufruttuario, ma concesse dallo stesso in comodato d’uso, come abitazione principale ai parenti: in linea retta entro il terzo grado, in linea collaterale entro il quarto grado come disciplinato dagli artt. 75 e 76 del Codice Civile, come stabilito con delib.G.C. n. 24 del 12/6/2008, si precisa che per godere della predetta esenzione il contribuente dovrà produrre all’Ufficio Tributi idonea certificazione.

L’esenzione si applica altresì nei seguenti casi :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

Restano invece assoggettate all’Imposta Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili con le seguenti aliquote:.

Aliquota Ordinaria                                                                          6 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze cat.di cui sopra              6 per mille

Abitazioni locate con regolare contratto (produrre certificazione)     6 per mille

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  Euro 103,29

Abitazioni non locate e relative pertinenze                                  7 per mille

- AREE FABBRICABILI

Il Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 20/04/2004 ha fissato per ogni area della città il valore minimo di mercato delle aree fabbricabili, imponibili ai fini I.C.I..

I valori delle aree fabbricabili sono distinti per destinazione urbanistica, come di seguito elencati:

 

·         Residenza di completamento:                                                          Euro/mq. 25,26

·         Residenza PEC                                                                                 Euro/mq. 22,46

·         Residenza PEEP                                                                              Euro/mq. 22,46

·         Produttivo di completamento                                                            Euro/mq. 22,46

·         Produttivo PEC                                                                                 Euro/mq. 19,65

·         Destinazione pubblica                                                                       Euro/mq. 11,23

TERRENI AGRICOLI

 

I terreni agricoli sono soggetti al pagamento dell’imposta, con esclusione di quei terreni ricadenti sui fogli mappali 2 – 5 – 6, che sono esenti dal pagamento.

 

- IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: fino al valore minimo di €. 12,00 l’imposta non deve essere versata.

 

- MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Vers. su c.c.p. n. 88707096 intestato a EQUITALIA SESTRI S.P.A. – CAVAGLIETTO-NO-ICI

oppure con F24.

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.Giu.2008.

 

OGGETTO:       Imposta Comunale sugli Immobili, direttiva  per applicazione estensione esenzione agli immobili utilizzati come abitazione principale da parenti.

DELIBERA

 

  1. Di stabilire che l’esenzione dal pagamento dell’ICI, introdotta dal D.L. 93/2008, debba essere intesa come estesa anche per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta alla principale non utilizzate direttamente dal proprietario ma concesse in comodato d’uso gratuito, come abitazione principale, ai parenti per effetto dell’introduzione dell’aliquota agevolata per questa fattispecie   stabilita con deliberazione della G.C. n. 41 del 21/12/2006;
  2.  Di stabilire che la presente costituisce atto di indirizzo nei confronti del responsabile del Servizio Tributi a partire dall’anno d’imposta 2008.

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Deliberazione della Giunta Comunale n.  41 del  21.Dic.2006

 

OGGETTO:      Conferma dell’aliquota ICI per l'anno 2007.

DELIBERA

 

Di fissare per l’anno 2007, per le particolari esigenze di bilancio di cui sopra, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

 

1)   Aliquota al 6 per mille per:

a)         Abitazioni e relative pertinenze (garage, ecc.) utilizzate come abitazione principale del proprietario/usufruttuario.

b)         Altre abitazioni e relative pertinenze (garage, ecc.), possedute dal proprietario/usufruttuario in aggiunta alla principale e regolarmente locate.

c)     Immobili diversi dall’abitazione

d)         Altre abitazioni e relative pertinenze (garage, ecc.), possedute in aggiunta alla principale, non utilizzate direttamente come abitazione principale del proprietario/usufruttuario, ma concesse dallo stesso in comodato d’uso, come abitazione principale ai parenti:

                                         a.      In linea retta entro il terzo grado

                                         b.      In linea collaterale entro il quarto grado

                                          c.      come disciplinato dagli artt. 75 e 76 del Codice Civile.

e)         1.  Abitazioni in comproprietà, qualora utilizzate come abitazione principale da uno dei comproprietari.

2.  concesse dai comproprietari in comodato d’uso, come abitazione principale a parenti così come individuati al precedente punto d).

 

A dimostrazione che l’abitazione gode delle agevolazioni di cui al precedente punto 1), lettera d) ed e) punto 2.  deve essere prodotta all’Ufficio Tributi del Comune di Cavaglietto, entro il termine perentorio del 30.Giu.2007, idonea autocertificazione del proprietario/usufruttuario dell’immobile, nella quale compaiano:

 

1.       Identificativo catastale dell’abitazione (Foglio, numero di mappa, subalterno, ecc.)

2.       Generalità complete del proprietario/usufruttuario, tenuto al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

3.       Generalità complete e relazione di parentela con il proprietario/usufruttuario di tutte le persone che occupano in comodato d’uso l’abitazione.

 

2)   Aliquota al 7 per mille per le abitazioni non utilizzate come abitazione principale dal proprietario/usufruttuario e non concesse in comodato d’uso di cui al precedente punto 1), lettera d).