DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/03/2007

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2007.          

 

 

Richiamato l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296  del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2006 che ha modificato l’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 504 del 20/12/1992 individuando la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote;

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/1998, e poi modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/03/2001 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2006;

 

            Dato atto che l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

 

            Osservato che l’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92 e s.m.i., prevede che il Comune stabilisca annualmente, con deliberazione, l’aliquota da applicare per l’Imposta Comunale sugli Immobili, fissandola tra il 4 ed il 7 per mille e con possibilità di diversificarla, entro tali limiti, con riferimento all’uso degli immobili, e che, inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, è possibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione da fissare tra 103,29 Euro e 258,23 Euro; lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

 

            Considerato che per l’anno 2007, la deliberazione di cui sopra, deve essere adottata contestualmente al termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, termine prorogato al 31/03/2007;

 

            Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

 

            Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.06 che ha confermato per l’anno 2006 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5,4 per mille;

 

            Ritenuto opportuno stabilire per l’esercizio 2007 le seguenti aliquote d’imposta:

·         5,3 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa;

·         5,6 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili;

 

            Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

            Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

            Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

 

            Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Con voti favorevoli n. 10, n. 2 voti contrari (Allera W. e D’Acunto R.) e n. 2 astenuti (Bertocci M. e Barberi P.) espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      di fissare le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

·         5,3 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa;

·         5,6 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili;

 

2)      di confermare per l’abitazione principale la detrazione di Euro 103,29;

 

3)      di confermare la detrazione di Euro 258,23, ai soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 4 della Legge 05/02/1992, n. 104;

 

4)      di pubblicare estratto della presente Deliberazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPF;

 

5)      di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza dell’aliquota e delle detrazioni deliberate con il presente provvedimento.