Premesso che:

entro il termine per l’approvazione del bilancio, fissato al 31 marzo  2008, deve essere deliberata l’aliquota d’imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nel Comune di Lesa per l’anno 2008.

l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504 del 30/12/2002 obbliga il Comune a deliberare annualmente le aliquote ICI poiché, in caso contrario, si applicherebbe l’aliquota minima del 4 per mille, compromettendo in tal modo l’equilibrio finanziario del Comune;

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs.  504/92 relativamente all'Organo competente in materia di determinazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, attribuendo al Consiglio Comunale tale competenza;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione avente per efficacia il 1° gennaio anche se le deliberazioni sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2008 con la quale è stata determinata la struttura dell’imposta comunale e le relative aliquote per l’anno 2008, confermando quelle dell’anno 2007  così come di seguito riportato:

1) Abitazione adibita a prima casa e pertinenze

aliquota del 5,5 per mille con detrazione di € 154,94.

2) Immobile non adibito a prima  casa ma concesso in locazione con regolare contratto di locazione a famiglia residente e pertinenze

aliquota del 6 per mille

3) Proprietario di immobile non adibito a prima casa e non locato (seconde case e/o case di vacanza) e pertinenze

aliquota del 7 per mille

4) Proprietario di immobili adibiti ad uso artigianale, commerciale, industriale

aliquota del 7 per mille

5) Aree fabbricabili

aliquota del 5,5 per mille

Nel caso di presenza di portatori di handicap (grado di invalidità superiore al 51%),  all’interno del nucleo familiare occupante l’immobile, l’aliquota da applicarsi è pari a quella di riferimento ridotta dell’1 per mille,  per i nuclei residenti nel Comune ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento ICI ;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha individuato quale obiettivo prioritario il contenimento della pressione tributaria attraverso il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell’attività di recupero dell’evasione,

Ritenuto  confermare  per l’anno 2008 le aliquote ICI;

Considerato inoltre che con l’abrogazione dell’art. 59 comma 1 lett.1) del D. Lgs n. 446/97, disposta dal comma 175, dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dal 1° gennaio 2007 è stato soppresso il potere regolamentare  riconosciuto ai Comuni  di introdurre  la comunicazione in luogo della dichiarazione ICI;

Visto  la legge finanziaria 2007  n. 296 /2006 pubblicata in G.U. n. 299 del 27/12/2006 che affida al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle relative aliquote;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,                                                

D E L I B E R A

1) di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2) di confermare per l’anno 2008 le aliquote ICI  relative all’anno 2007 , come di seguito riportate:

Abitazione adibita a prima casa e pertinenze:

aliquota del 5,5 per mille

 con detrazione di  € 154,94

Immobile non adibito a prima  casa ma concesso in locazione con regolare contratto di locazione a famiglia residente e pertinenze:

aliquota del 6 per mille

Proprietario di immobile non adibito a prima casa e non locato (seconde case e/o case di vacanza) e pertinenze:

aliquota del 7 per mille

Proprietario di immobili adibiti ad uso artigianale, commerciale, industriale:

aliquota del 7 per mille

Aree fabbricabili:

aliquota del 5,5 per mille

Nel caso di presenza di portatori di handicap (grado di invalidità superiore al 51%),  all’interno del nucleo familiare  occupante l’immobile e residente nel Comune, l’aliquota da applicarsi è pari a quella di riferimento ridotta dell’1 per mille, ai sensi dell’art.10 bis del regolamento comunale ICI

 

3) Di prendere atto che la legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 comma 175  ha soppresso il potere regolamentare dei Comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione ICI;

4) di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1° gennaio 2008;

5) Di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente Deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali per la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

6) Di dare atto che, per quanto non previsto espressamente nel presente atto, si fa comunque riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ICI.

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.