N. DELIBERA:  20

in data:               17/02/2005          

               

 

Oggetto:

ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - ANNO 2005 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.

 

 

 

L’anno Duemilacinque, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore           22,00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

 

 

 

 

 

 

 

Presenti:

Assenti:

SINDACO:

ZANINETTI

GIUSEPPINA

X

 

ASSESSORI:

CERRI

LAMBERTO

X

 

 

CIGNA

ERCOLE

X

 

 

MORA

CARLO

 

X

 

SPREAFICO

LUCA

X

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. CORRADO ZANETTA;

il Presidente signor Ing. ZANINETTI GIUSEPPINA in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. in particolare :

- art.6 “determinazione delle aliquote “ comma 2:

“l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro”;

- art.8 “riduzione e detrazioni dell’imposta” comma 3:

“A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art.6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% in alternativa l’importo di  €. 103,29 (L.200.000) di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato, fino ad € 258,23 (L.500.000) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.....”

 

Visto l’art.151, comma 1, del Dlgs 267/2000 che recita: “ gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo..... Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in presenza di motivate esigenze”;

 

Dato atto che il termine per l’adozione della delibera è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per effetto di quanto previsto dall’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.;

 

Atteso che con  Decreto del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2004  è stata stabilita la data del 28 febbraio 2005  quale termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2005, successivamente, nella seduta del 26 gennaio la commissione I Affari Generali e IV Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato alcuni emendamenti alla L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) riguardanti, fra gli altri, la proroga al 31 marzo 2005 del termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali;

 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I, approvato con propria deliberazione n. 6 in data 29.02.2000, con effetto dal 01.01.2000;

 

Visti i casi di riduzione dell’Imposta previsti dal regolamento di cui sopra;

 

Visti i casi di equiparazione all’abitazione principale di cui sopra;

 

Dato atto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, sia in riferimento alle diverse tipologie di immobili, che ai soggetti passivi dell’imposta,

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 in data 30/01/2004 con la quale sono state determinate le aliquote e  ridefinite le detrazioni d’imposta per l'anno 2004, nelle seguenti misure:

*  aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati):                      6 per mille;

* aliquota per abitazione principale:                                                                 5 per mille;

* aliquota per unità immobiliare equiparata all’abitazione principale:     5 per mille;

* detrazione per abitazione principale e  pertinenze:                                         €. 105,00;

  * detrazione per abitazione principale ai contribuenti nel cui nucleo

     familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato

     in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato

    dal Servizio di Medicina Legale.                                                                   €. 200,00

 

Dato atto che la previsione del gettito dell'imposta per l'anno 2005 è quantificato in € 378.000,00 e che tale gettito risulta sufficiente a garantire l’equilibrio di Bilancio, si ritiene confermare le attuali misure dell’imposta;

 

Ritenuto necessario, in considerazione del fatto che l’imposta comunale sugli immobili è la più importante voce d’entrata per i comuni, proseguire anche nell’anno 2005 con l’attività di liquidazione e di accertamento ICI relativamente agli anni precedenti, durante l’anno si prevede di dar corso al controllo dell’annualità 2003 con una previsione di recupero del gettito pari ad €. 13.420,00;

 

Visto l'art.172 del D.Lgs. 267/2000 - "Altri allegati al bilancio di previsione";

Visto l’art. 42, lett.F) del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare in materia di aliquote e tariffe per tributi e servizi comunali;

 

Visto il parere di regolarità tecnica  e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario come previsto dall’art. 49 del Tuel 267/2000;

 

Visto il parere consultivo di conformità della deliberazione alla normativa vigente espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 Tuel 267/2000;

 

  A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi dai presenti;

 

DELIBERA

 

1) DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

 

*  aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati):                      6 per mille;

* aliquota per abitazione principale:                                                                 5 per mille;

* aliquota per unità immobiliare equiparata all’abitazione principale:     5 per mille;

* detrazione per abitazione principale e  pertinenze:                                         €. 105,00;

  * detrazione per abitazione principale ai contribuenti nel cui nucleo

     familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato

     in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato

   dal Servizio di Medicina Legale.                                                                  €. 200,00

 

2) DI CONSIDERARE equiparati all’abitazione principale tutti i casi previsti dall’art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili.

 

3) DI PREVEDERE i casi di riduzione dell’Imposta Comunale sugli immobili stabiliti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili.

 

4) DI DISPORRE che, ai sensi del D.L. n.446/1997, la presente deliberazione sia trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale con le modalità previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.241/E del 29/12/2000 salva diversa disposizione.

 

5) DI ALLEGARE , la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2005, ai sensi dell’art.172 del D.L.gs 267/2000.

 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 267/2000.