Comune di Oleggio

UFFICIO TRIBUTI

 

ALIQUOTA – DETRAZIONI – ESTREMI PER IL VERSAMENTO I.C.I. 2008

 

 

 

ALIQUOTE ICI 2008

 

DESCRIZIONE

ALIQUOTE

Aliquota ordinaria

6 per mille

Aliquota agevolata per abitazione principale

5,8 per mille

Aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione come abitazione principale, con contratto convenzionato, attraverso il servizio socio assistenziale, ai sensi dell’art. 2 c. 4 l. 431/98

3 per mille

Aliquota per alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione senza contratto di locazione da almeno 12 mesi alla data del 31/12/2007, per i mesi che rimangono tali nel 2008

7 per mille

Aliquota per alloggi locati ad un soggetto per utilizzi diversi da abitazione principale

7 per mille

Detrazione per abitazione principale

125,00 euro

 

 

ATTENZIONE: PER IL CALCOLO USARE LE RENDITE GIA’ RIVALUTATE NELL’ANNO 1997.

 

 

- I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI

 

 

- SONO CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E ANCHE DELLA DETRAZIONE PER QUESTA PREVISTA, QUELLE CONCESSE IN USO E COMODATO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE PREVIA FORMALE COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DA CONSEGNARSI ENTRO I TERMINI DELLA SCADENZA DEL PAGAMENTO.  GLI IMMOBILI DI CUI SOPRA BENEFICIANO SOLO DELLA DETRAZIONE COMUNALE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA POSSEDUTA. 

  SE LA COMUNICAZIONE E’ GIA’ STATA CONSEGNATA IN ANNI PRECEDENTI NON DEVE PIU’ ESSERE RIPRESENTATA FINO ALLA EVENTUALE CESSAZIONE DELL’USO GRATUITO.

 

 

-  SONO CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E ANCHE DELLA DETRAZIONE PER QUESTA PREVISTA, QUELLE LOCATE A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO  CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE PURCHE’ VI ABBIANO STABILITO LA RESIDENZA.

 

 

- SONO CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA MA NON DELLA DETRAZIONE PER QUESTA PREVISTA, QUELLE LOCATE A  SOGGETTI CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

- PER GLI IMMOBILI SFITTI, AI QUALI SAREBBE APPLICABILE L’ALIQUOTA AL 7 PER MILLE, NEL SOLO CASO IN CUI PER GLI STESSI SIA STATO OTTENUTO UN PERMESSO DI COSTRUIRE FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO CONSERVATIVO, IL PROPRIETARIO PUO’ PRESENTARE ALL’UFFICIO TRIBUTI APPOSITA ISTANZA FINALIZZATA ALL’UTILIZZO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA, ENTRO LA PRIMA SCADENZA DI PAGAMENTO UTILE PER L’UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE.

L’ALIQUOTA ORDINARIA POTRA’ ESSERE UTILIZZATA PER L’EFFETTIVO PERIODO DI VALIDITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDIZIONE DELLA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO, SALVO RECUPERO DELLA MINOR IMPOSTA PAGATA, SENZA LE SANZIONI, NEL CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA NEI TERMINI COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL BENEFICIO.

 

 

-                     SONO CONSIDERATE PARTI INTEGRANTI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE SUE PERTINENZE, ANCORCHE’ ISCRITTE DISTINTAMENTE IN CATASTO. POSSONO ESSERE CONSIDERATE PERTINENZE SOLAMENTE I FABBRICATI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 E C7 CON IL LIMITE MASSIMO DI TRE UNITA’ IMMOBILIARI UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO O COMPLESSO IMMOBILIARE NEL QUALE E’ SITA L’ABITAZIONE PRINCIPALE OVVERO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 500 M. SI TENGA PRESENTE CHE IN TAL CASO PER LE PERTINENZE SI APPLICHERA’ L’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LA DETRAZIONE CHE EVENTUALMENTE NON ABBIA TROVATO CAPIENZA NELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’ABITAZIONE STESSA.

 

-         LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’1,33 PER MILLE PREVISTA DALL’ART. 8, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. 504/92, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/07, NON SI APPLICA ALLE ABITAZIONE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL II GRADO E ALL’UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’  O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE.

LA DETRAZIONE PUO’ ESSERE APPLICATA ALLE ABITAZIONI DELLE COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA E A QUELLE DEGLI EX IACP REGOLARMENTE ASSEGNATE.

PER I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO SI CONSIDERA ABITAZIONE PRINCIPALE, QUINDI DA’ DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DELL’1,33 PER MILLE, L’UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO IN ITALIA A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA.

NEL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE SU CUI APPLICARE LA DETRAZIONE PREVISTA DELL’ART. 8, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 504/92, POSSONO ESSERE INCLUSE LE PERTINENZE, ANCHE  SE DISTINTAMENTE ACCATASTATE. NEL CONTEGGIO SONO DA CONSIDERARE SOLO LE TIPOLOGIE E IL NUMERO DI PERTINENZE PREVISTE ALL’ART. 5, COMMA 3, DEL PRESENTE REGOLARMENTO.

LA DETRAZIONE SOPRA PREVISTA NON PUO’ SUPERARE I  200,00 €. E NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI IMMOBILI ACCATASTATI COME A1, A8 E A9.

 

 

 

 

 

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IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:

-         SU CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A EQUITALIA SESTRI SPA n. 88708029  

-         DIRETTAMENTE PRESSO IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE –  EQUITALIA SESTRI SPA PIAZZA GRAMSCI 6 NOVARA;

-         MEDIANTE MODELLO F24 IN SEDE DI DICHIARAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

 

 Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento può non essere effettuato nel caso in cui l’imposta dovuta sia inferiore ad €. 2,07.

 

 

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SCADENZE E PAGAMENTI

 

IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA AL COMUNE PER L’ANNO 2008 PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN DUE RATE:

-LA PRIMA RATA ENTRO IL 16/06/08 PARI AL 50% DELL’IMPORTO PAGATO NELL’ANNO PRECEDENTE TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE 244/07 (1,33%)

 

- LA SECONDA RATA ENTRO IL 16/12/08 TERRA’ CONTO DI TUTTE LE VARIAZIONI DELL’ANNO IN CORSO E DEL PRIMO ACCONTO DI GIUGNO.

 

RESTA IN OGNI CASO LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRIBUENTE DI PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA IN UN’UNICA SOLUZIONE ANNUALE DA CORRISPONDERE ENTRO IL 16/06/08.