IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007) prevede per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi di competenza degli enti locali, il termine coincidente con quello di approvazione del Bilancio di previsione;
Visto:
- che l'art. 42 lett. f) del D. LGS. 18.08.2000 n° 267 escludeva la competenza consiliare per la determinazione delle aliquote tributi;
- che l’art. 1, comma 156 della sopra citata Legge 27.12.2006, n. 296 dispone espressamente che “all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 la parola “comune” è sostituita dalle seguenti “consiglio comunale”;
Verificato che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il D. Lgs. 504/92 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili) ha lo stesso rango gerarchico del D. Lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali) e quindi il rapporto tra di essi deve essere impostato in base al principio per il quale
Stabilita pertanto la competenza dell’organo consiliare nella determinazione delle aliquote ICI, a partire dal 1.01.2007;
Ritenuto:
- di lasciare invariate per l’anno 2007 le aliquote dell'imposta comunale per gli immobili nella misura del 5.5‰ per gli immobili e del 7‰ per le aree fabbricabili così come deliberato con atto della Giunta Comunale n° 09 del 23.02.2006;
- di confermare in Euro 258,00 la detrazione d'imposta prevista per la fattispecie dalla deliberazione C. C. n° 1 del 25.03.1999, al fine di agevolare i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale nella quale abbiano stabilito la residenza,
Considerato, inoltre, che è innegabile tutelare il possesso della prima casa, ma è altrettanto innegabile che il possesso di altri immobili abitativi, per quanto destinati alla residenza di congiunti, è comunque segnale di una condizione economica più avvantaggiata rispetto a quella dei proprietari di un’unica unità abitata direttamente;
Ritenuto, al fine di ricondurre la giusta proporzionalità tra l’incidenza che deve avere la detrazione sull’imposta dovuta per la prima casa e quella della detrazione sull’imposta dovuta per altre abitazioni che risultino concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza, di stabilire che a queste ultime venga riconosciuta la detrazione d’imposta ridotta alla misura di Euro 103,00, ferme restando le modalità applicative stabilite dall’art. 11 del Regolamento ICI;
Visto l’art. 3 della legge 241/90;
Visto il Regolamento ICI approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Funzionario Responsabile in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 D. LGS. 18.08.2000
Con n° 8 voti favorevoli resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto e n° 3 astenuti (Battaglia, Tortorelli e Cofrancesco);
DELIBERA
1 - |
Di confermare l'aliquota per l'anno 2007 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del cinque e cinquanta per mille (5.50‰) e nella misura del sette per mille (7‰) per le aree edificabili. |
2 - |
Di confermare in Euro 258,00 la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale diretta del contribuente. |
3 - |
Di stabilire in Euro 103,00 la detrazione d’imposta prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili. |
4 - |
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata n° 8 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Battaglia, Tortorelli e Cofrancesco) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267. |