1) di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte, la proposta fatta dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 38 del 25/02/2008, propedeutica alla formazione del bilancio, approvando l'aliquota ICI così come segue:
6.75 per mille ORDINARIA
5 per mille ABITAZIONE PRINCIPALE
5 per mille abitazione principale per anziani o disabili (art. 3 c.
5 per mille abitazione locata come abitazione principale (art. 4 c. 1 L. 24/10/96 n. 556)
7 per mille ALLOGGI NON LOCATI E NON OCCUPATI (esente da canone rifiuti)
3.50 per mille UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI (art. 1 c.
4 per mille CONTRATTI TIPO (art. 2, c.
2) di confermare in € 130,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale;
3) di confermare, come per l’anno 2007, la detrazione di cui alla lettera c) di € 180,00 a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
- contribuenti il cui nucleo familiare comprenda tre o più figli. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi € 35.000,00 comprensivi di eventuali redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
- contribuenti che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune, formalmente certificata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;
- contribuenti di età superiore a 65 anni, il cui nucleo familiare si collochi al di sotto del minimo vitale ISEE annualmente fissato dalla Giunta Comunale;
- contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave individuato in base alla legge n. 104/1992 e certificato dal Servizio di Medicina Legale. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi € 35.000,00 comprensivi di eventuali redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
Dando atto che i soggetti interessati al presente punto dovranno far pervenire al Servizio Tributi del Comune entro il 31 maggio 2008 la richiesta di maggior detrazione corredata di documentazione.
4) Di prendere atto del contenuto dell’ art. 1 comma 5 della Finanziaria 2008, che introduce un’ulteriore detrazione per abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, fino ad un importo massimo di € 200,00 , che prevede inoltre che il minor gettito del comune sarà refuso dallo Stato come da Decreto datato 15/02/2008 del Capo Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
OMISSIS