COMUNE DI SUNO
GUIDA AL VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 ha disposto l‘esenzione ICI prima casa e con la risoluzione 12/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, precisando che si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni. A decorrere quindi dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento.
L’esenzione ICI prima casa non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale: A1 (abitazioni signorili); A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali è prevista l’aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione di €.105,00.
Le aliquote relative all’anno 2010 sono state così confermate:
6,5 per mille ORDINARIA (ALTRI IMMOBILI)
7,0 per mille IMMOBILI NON UTILIZZATI (SFITTI)
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
q D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
q D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
q D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
q Regolamentazione comunale sull’ICI: D.C.C. N.11 del 29/11/2002.
q D.L. 223 del 04 luglio 2006 – art.37 – comma 13.
q Legge 244 del 24 dicembre 2007.
q Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93.
I soggetti passivi del tributo sono:
j Pieno proprietario
j Titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie)
j Locatario finanziario o utilizzatore per gli immobili concessi in leasing
j Concessionario su aree demaniali
j Gestore di beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico.
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:
· fabbricati: moltiplicando la rendita (presunta, attribuita o proposta) aumentata del 5% per il seguente coefficiente:
- 100 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali “A” (abitazioni) “B” (collegi, scuole,
- 50 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale “D” (opifici, alberghi, teatri, banche) e nella categoria “A10” (uffici e studi privati).
- 34 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale “C1” (negozi e botteghe).
· terreni agricoli: moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 01.01.2010 per il coefficiente pari a 75 preventivamente rivalutato del 25%. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli situati nelle aree di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/77 (dal foglio n.1 al foglio n.9, e fogli nn.12-13 e 14).
· aree fabbricabili: l’imposta dovuta è calcolata sulla base del valore venale in comune commercio dell’immobile come confermato con G.C. n.14 del 3.03.2010, e precisamente:
Zona residenziale di completamento |
€/m2 30,00 |
Zona residenziale di completamento a concessione convenzionata |
€/m2 25,00 |
Residenza economica popolare |
€/m2 25,00 |
Produttivo |
€/m2 25,00 |
Produttivo con piano attuativo |
€/m2 23,00 |
Commerciale |
€/m2 32,00 |
Commerciale con piano attuativo |
€/m2 30,00 |
Ricettivo alberghiero |
€/m2 35,00 |
Destinazione pubblica aree a standard |
€/m2 12,00 |
VERSAMENTO
I Soggetti passivi ICI devono versare l’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate:
§ la prima, a titolo di acconto, dal 01 al 16 giugno 2010, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e alla detrazione deliberata per il 2009.
§ La seconda, a saldo, dell’imposta annuale dovuta, da versare dal 01 al 16 dicembre 2010, calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
ATTENZIONE!
E’ possibile provvedere al versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno 2010 in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata, basandosi sulle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
Non si deve provvedere al versamento se l’imposta dovuta è inferiore ad Euro 2,58.
Il versamento dell’ICI può essere effettuato mediante l’apposito bollettino con il conto corrente postale n. 88708607 intestato al EQUITALIA SESTRI SPA - PIAZZA GRAMSCI N.6 – 28100 NOVARA o tramite modello F24.
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto o vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, della intervenuta inagibilità, del passaggio da terreno agricolo in area edificabile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, mediante il modello approvato annualmente con decreto ministeriale, al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.