COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Provincia di Novara

                                                      

IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  ANNO  2008

                                                                                                             

Il Responsabile del Servizio

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data 01/02/2008 con cui è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2008;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 57 in data 05/05/1999 con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Legisl. n. 446/1997 ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.;

Visto l’art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

 

Informa che

·         ENTRO IL 16 GIUGNO 2008  deve essere effettuato il versamento della I^ rata d’imposta per l’anno 2008 o il versamento dell’unica soluzione.

·         ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008   deve essere effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2008

 

L’imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

 
DICHIARAZIONI:

Si rende obbligatoria, nei seguenti casi, la presentazione della dichiarazione ICI

 

  1. Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta in relazione a:

 

 

  1. Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche

 

 

VERSAMENTI

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

 

1.        La prima rata in acconto entro il 16 di GIUGNO 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta,

2.        La seconda rata entro IL 16 DICEMBRE  2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel comune nell’anno in corso.

Il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovrà essere effettuato mediante versamento

 

sul Conto Corrente Postale numero 40905440

intestato al COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – ICI SERVIZIO TESORERIA

utilizzando  gli appositi bollettini che verranno  recapitati direttamente a ciascun contribuente.

 

Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a € 10,00.

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti;  deve però essere fatto un unico versamento per gli immobili posseduti nello stesso comune.

 
MISURE DELL’IMPOSTA

L’aliquota per questo comune per l’anno in corso è così determinata:

 

Agli effetti dell’I.CI. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

 

Per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., si applica una detrazione d’imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

Se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

L’art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008, introduce un’ulteriore detrazione  in materia di ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In particolare la norma prevede che in aggiunta all’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato.

 

Questa ulteriore detrazione è concessa:

 

L’ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli)

 

Si considerano pertinenze alle abitazioni principali le unità immobiliari classificate o classificabili C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, precisando che per la categoria c/6 le pertinenze all’abitazione principale sono quelle in numero non superiore a 2 posti auto per ogni nucleo familiare e comunque per una superficie complessiva di mq. 30 per unità immobiliare applicando il criterio della prevalenza riferito alla superficie totale, di cui all’interpretazione autentica approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 54 in data 12 maggio 2000.

 

Secondo il criterio della prevalenza viene applicata l’aliquota e la detrazione agevolata sull’intera rendita catastale riferita alle superfici pari o inferiori a 60 mq (pari al doppio di 30 mq., limite fissato nel regolamento), mentre viene applicata l’aliquota ordinaria sull’intera rendita alle superfici superiori a 60 mq.

 

Si considerano abitazioni principali anche quelle date in comodato gratuito dai genitori ai figli e viceversa, per le quali si applica l’aliquota del 4,5 per mille, la detrazione di € 103,29 nonché il trattamento sopra indicato per le pertinenze.

In tal caso gli interessati dovranno, entro il termine fissato per il versamento, presentare apposita autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e smi  da redigere sul modulo in distribuzione presso gli uffici comunali.

 

È previsto  per l’anno 2008 il diritto ad una maggior detrazione pari ad €. 258,23 (anziché €.103,29) per le abitazioni possedute da soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale e precisamente:

a)   contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone di età superiore ai 65 anni, con certificazione ISEE pari e/o inferiore a €. 7.500,00;

b)   anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti con valutazione dei servizi socio-sanitari;

c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n. 104. 

 

DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI

La valutazione delle aree, secondo la deliberazione della giunta comunale di cui in premessa, non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:

·         Area Residenziale Esistente………………………………………………    € 15,49 a mq

·         Area Produttiva e Turistica esistente……………………………………..  € 15,49 a mq

·         Area Residenziale di completamento e di nuovo impianto……………….               € 23,24 a mq

·         Area Produttiva e Turistica di completamento e di nuovo impianto……...             € 23,24 a mq

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune.