DICHIARAZIONI

1.       Ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l’imposta, comprese la costruzione e l’estensione di tali diritti, che si determinano a partire dall’anno 2006, deve essere comunicata al Comune, utilizzando l’apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso entro 90 giorni dalla data di variazione, con l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo domicilio e codice fiscale, nonché dell’esatta individuazione, anche catastale, dell’unità immobiliare interessata. Pertanto l’obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, è soppresso. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute.

2.       La comunicazione prevista dal precedente comma, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviata per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.

3.       La comunicazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell’imposta, può essere presentata in un unico modello, purchè riporti tutti i dati relativi ai contitolari stessi.

4.       Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92.

5.       Le comunicazioni relative alle variazioni intervenute nell’anno 2005, pur a seguito della soppressione dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, devono essere presentate nei termini e con le modalità previsti dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.

6.       Dal 25.10.2001, data di entrata in vigore della Legge 18.10.2001 n. 383, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili.

 
VERSAMENTI

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

1.        La prima rata in acconto entro il mese di GIUGNO 2006, pari al 50% dell’imposta dovuta,

2.        La seconda rata dal 1° al 20 dicembre 2006, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel comune nell’anno in corso.

Il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovrà essere effettuato mediante versamento

 

sul Conto Corrente Postale numero 40905440

intestato al COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – ICI SERVIZIO TESORERIA

utilizzando  gli appositi bollettini che verranno  recapitati direttamente a ciascun contribuente.

 

Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a € 10,00.

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti;  deve però essere fatto un unico versamento per gli immobili posseduti nello stesso comune.

 
MISURE DELL’IMPOSTA

L’aliquota per questo comune per l’anno in corso è così determinata:

 

Agli effetti dell’I.CI. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

 

Per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., si applica una detrazione d’imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

Se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

Si considerano pertinenze alle abitazioni principali le unità immobiliari classificate o classificabili c/2, c/6 e c/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, precisando che per la categoria c/6 le pertinenze all’abitazione principale sono quelle in numero non superiore a 2 posti auto per ogni nucleo familiare e comunque per una superficie complessiva di mq. 30 per unità immobiliare applicando il criterio della prevalenza riferito alla superficie totale, di cui all’interpretazione autentica approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto      n. 54 in data 12 maggio 2000.

 

Secondo il criterio della prevalenza viene applicata l’aliquota e la detrazione agevolata sull’intera rendita catastale riferita alle superfici pari o inferiori a 60 mq (pari al doppio di 30 mq., limite fissato nel regolamento), mentre viene applicata l’aliquota ordinaria sull’intera rendita alle superfici superiori a 60 mq.

 

Si considerano abitazioni principali anche quelle date in comodato gratuito dai genitori ai figli e viceversa, per le quali si applica l’aliquota del 4,5 per mille, la detrazione di € 103,29 nonché il trattamento sopra indicato per le pertinenze.

In tal caso gli interessati dovranno, entro il termine fissato per il versamento, presentare apposita autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e smi  da redigere sul modulo in distribuzione presso gli uffici comunali.

 

È previsto  per l’anno 2006 il diritto ad una maggior detrazione pari ad €. 258,23 (anziché €.103,29) per le abitazioni possedute da soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale e precisamente:

a)   contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone di età superiore ai 65 anni, con certificazione ISEE pari e/o inferiore a €. 7.500,00;

b)   anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti con valutazione dei servizi socio-sanitari;

c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n. 104. 

 

 

DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI

La valutazione delle aree, secondo la deliberazione della giunta comunale di cui in premessa, non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:

·        Area Residenziale Esistente……………………………………………… € 15,49 a mq

·        Area Produttiva e Turistica esistente…………………………………….. € 15,49 a mq

·        Area Residenziale di completamento e di nuovo impianto………………. € 23,24 a mq

·        Area Produttiva e Turistica di completamento e di nuovo impianto……... € 23,24 a mq

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune.