IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

ATTESO che l’art. 6 del Dls. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, L. 296/2006, legge finanziaria per l’anno 2007, attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte del successivo articolo 8, comma 3, D.Lgs. 504/1992, al Consiglio Comunale;

 

DATO ATTO dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili introdotta per l’abitazione principale dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, che testualmente recita:

«1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.»

 

VISTA la risoluzione del Ministero delle finanze n. 12/DF del 5 giugno 2008 che ha fornito puntualmente l’interpretazione di tale norma;

 

PRESO ATTO del blocco agli aumenti dei tributi locali introdotto nell’ambito del D.L. 93/2008, poi confermato dall’art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sino all’effettiva attuazione del federalismo fiscale;

 

RICHIAMATO l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 che prevede la facoltà del Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;

 

VISTO Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.05.2010;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2011 le aliquote e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rispettivamente nelle misure così determinate:

-  aliquota ordinaria: 7,00 (settevirgolazero) per mille

-  aliquota ridotta:     4,00 (quattrovirgolazero) per mille per l’abitazione principale non esente

-  detrazione:            € 129,12

 

RITENUTO altresì di confermare per l’anno 2011 il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:

a) residenziale                           € 41,35

b) produttivo/ artigianale           € 31,00

c) terziario/commerciale          € 36,15

precisando che i valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica degli Uffici competenti;

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 con il quale è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011;

 

UDITO l’intervento del consigliere Giacomini Andrea Alessandro il quale dichiara di astenersi in quanto l’esame del punto richiederebbe una valutazione attenta e una più approfondita analisi;

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile di servizio ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 ed il parere di legittimità reso, su richiesta dell’Amministrazione, del Segretario Comunale.

 

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

 

PRESENTI

ASTENUTI

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

n. 13

n.  5

n.  8

n.  8

n.  0

 

( Astenuti : Giacomini Andrea Alessandro – Giacomini Andrea – Sabaini Monica – Angeleri Renzo e Laura Travaini )

D E L I B E R A

 

1. di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rispettivamente nelle misure così determinate:

-  aliquota ordinaria: 7,00 (settevirgolazero) per mille

-  aliquota ridotta:     4,00 (quattrovirgolazero) per mille per l’abitazione principale non esente

-  detrazione:            € 129,12

 

2. di confermare per l’anno 2011 il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:

a) residenziale                           € 41,35

b) produttivo/ artigianale           € 31,00

c) terziario/commerciale          € 36,15

precisando che i valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica degli Uffici competenti;

 

3.   di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel pieno rispetto del blocco tributi locali imposto dall’art. 1, comma, del D.L. 93/2008, così come convertito dalla L. 126/2008;

 

4.   di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, secondo le modalità indicate con Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;

5.  di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale e diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.