COMUNE DI ORTA SAN GIULIO PROV.DI NOVARA COD.ISTAT 003112 CODICE CATASTALE G134
DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 28.03.2008
PREMESSO:
- che il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. ha istituito all’art.
- che con deliberazione consiliare n.
- che con successiva deliberazione consiliare n.48 del 27.11.2002 sono state approvate le modifiche al vigente Regolamento;
DATO ATTO che la legge 27 Dicembre 2006 n.296, legge finanziaria
RITENUTO PERTANTO:
- di riconfermare per l’anno 2008, le aliquote del 7,00 (settevirgolazero) e del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille, già approvate per l’anno 2007, nonché di riconfermare l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 129,12 (centoventinovevirgoladodici), oltre all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille stabilita dalla legge finanziaria anno per l’anno 2008
- di confermare, ai sensi dell’art.12 comma 2 del Regolamento ed in riferimento agli accertamenti a decorrere dal periodo d’imposta 2003, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:
a) residenziale € 41,35
b) produttivo/artigianale € 31,00
c) terziario/commerciale € 36,15
PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
1. Di determinare per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel Comune di Orta San Giulio nella misura rispettivamente:
A. Aliquota ordinaria: del 7,00 (settevirgolazero) per mille;
B. Aliquota ridotta del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o equiparate ad abitazione principale
- 2. di approvare per l’anno 2008, l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 129,12 oltre all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille stabilita dalla legge finanziaria anno per l’anno 2008
3. di confermare, ai sensi dell’art.12 del Regolamento ed in riferimento agli accertamenti a decorrere dal periodo d’imposta 2003, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:
a) residenziale € 41,35
b) produttivo/ artigianale € 31,00
c) terziario/commerciale € 36,15
4. Di dare atto che in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 Dicembre 2006 n.296.
5. di dichiarare con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
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