Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – Determinazione delle aliquote differenziate e delle detrazioni dall’imposta per l’abitazione principale per l’anno 2008.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 20 Marzo 2007, confermata ai sensi dell'art. 1, c.
q quattro per mille – 4 ‰ - per unità immobiliari concesse in locazione:
¨ a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti tipo stipulati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/98 e s.m.i. ed agli accordi in sede locale tra Comune di Novara ed associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini;
¨ a studenti universitari, sulla base dei contratti tipo stipulati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della L. 431/98 e s.m.i. , dell’art. 3 del D.M. 30.12.2002 ed agli accordi in sede locale tra Comune di Novara ed associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini;
q cinque e cinque per mille – 5,5‰ – e detrazione di Euro 114,00 per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché le unità immobiliari:
§ possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato d’uso;
§ possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato d’uso;
§ concesse in comodato d’uso gratuito a parenti, come disciplinato dal vigente Regolamento di applicazione dell’I.C.I..
q cinque e cinque per mille – 5,5‰ - e detrazione di Euro 156,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
q cinque e cinque per mille - 5,5‰ - e detrazione di Euro 258,00 per le unità adibite ad abitazione principale da contribuenti:
Ø che godano di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune;
Ø che siano di età superiore ai 70 anni (anno di nascita sino al 1937);
Ø nel cui nucleo familiare costituito dal contribuente e dai conviventi siano presenti:
§ invalidi civili non inferiori al 100%
§ sordomuti
§ ciechi assoluti
§ grandi invalidi INAIL con invalidità non inferiore all'80%
§ inabili INPS
§ titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tab. A
§ portatori di handicap con connotazione di gravità - legge 5/2/1992, n. 104
L’agevolazione si applica a condizione che il contribuente:
ü non sia proprietario o titolare di diritti reali su altri beni immobili oltre all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, come disciplinato dal vigente Regolamento di applicazione dell’I.C.I..
ü l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore alla soglia per l’accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali, fissata per l’anno 2008 nella misura di Euro 7.300,00;
q nove per mille – 9‰ - per unità immobiliari non locate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, legge n°431/98 e s.m.i., per le quali alla data dell’1 gennaio 2008 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; sono escluse da tale fattispecie le unità ad uso abitativo accatastate od accatastabili nel gruppo catastale A (escluso A10), qualora siano sussistenti entrambi i seguenti requisiti:
§ allaccio ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas;
§ regolare iscrizione a ruolo relativa alla tassa rifiuti.
q sette per mille – 7‰ - per tutti gli altri immobili;
Nei confronti dell’Agenzia Territoriale per