TIPO IMMOBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
Abitazione principale e relative pertinenze (garage, box o posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o area del complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale) Nota: dal 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è esclusa dall’imposizione, ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8, A9 per le quali il tributo è ancora dovuto. Il regolamento comunale assimila i seguenti immobili all’abitazione principale: Ø Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; L’ agevolazione decorre dall’anno successivo alla data in cui si è verificata la condizione (residenza) e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune Ø Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (figli – genitori – nonni – nipoti in linea retta) che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza; L’ agevolazione decorre dall’anno successivo alla data in cui si è verificata la condizione (residenza) e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune |
5 per mille |
€ 129,11 |
Unità immobiliare locata, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale L’ agevolazione decorre dall’anno successivo alla data in cui si è verificata la condizione (residenza) e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune |
5 per mille |
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Immobili di categoria C/1 – negozi e botteghe - solo per il periodo di effettivo utilizzo |
4 per mille |
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Altri immobili |
5,5 per mille |
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Aree fabbricabili |
7 per mille |
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Terreni agricoli |
ESENTI |
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Conto corrente postale n. 13221114
Intestato
COMUNE DI MEZZOMERICO – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA
oppure
I versamenti dovranno essere arrotondati all’Euro, per difetto o per eccesso se la frazione è inferiore o superiore a 49 centesimi.
SALDO: entro il 16 dicembre
oppure
VERSAMENTO DELL’ IMPORTO TOTALE DOVUTO PER IL 2011: entro il 16 giugno
Il computo dell’imposta deve essere effettuato con riferimento al periodo di possesso degli immobili nell’anno 2011.
La legge 248 del 04.08.2006 ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui il Comune possa rilevare le informazioni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
L’obbligo di presentare la dichiarazione su modello ministeriale o su modulo predisposto dal Comune permane nei casi in cui gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta dovuta non siano rilevabili attraverso le procedure telematiche catastali.
Alcuni esempi:
Ø immobili che godono di riduzioni dell’imposta (fabbricato inagibile, unità concessa in uso gratuito a parenti, abitazione posseduta da soggetto che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero, abitazione locata come abitazione principale);
Ø unità immobiliare che ha smesso di essere adibita ad abitazione principale o che diventa abitazione principale;
Ø variazioni nel valore delle aree fabbricabili non dipendenti dal Comune;
TERMINE DI PRESENTAZIONE: nei casi di permanenza dell’obbligo, la dichiarazione deve essere presentata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00/ martedì pom. dalle 16,00 alle 18,00 e sabato mattina dalle 9,45 alle 12,00.
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
(Dott. GUGLIOTTA Michele)