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Premesso che:
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g. Posto che il D.L. 93/2008 convertito dalla legge 126/2008, ha escluso dall'I.C.I. gli immobili adibiti a prima casa ad eccezione di quelli classificati in categorie A1, A8 e A9, restano confermate per l'anno 2011(ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006) le aliquote e le detrazioni ICI già in vigore l’anno precedente, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 aprile 2010, e precisamente:
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ( così come definite nel regolamento ICI all’art. 2 comma 3 bis ), non esclusi: aliquota del 4,25 per mille.
- per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che occupano come abitazione principale ( con le caratteristiche e adempimenti previsti dall’art.2 del regolamento comunale ICI ), non esclusi: aliquota del 4,25 per mille.
- per alloggi locati con contratto registrato a soggetto ivi residente ( con le caratteristiche e per gli adempimenti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale ICI vigente): aliquota del 4,25 per mille.
- per alloggi non locati ( art. 6 del regolamento comunale ICI ) aliquota del 7 per mille.
- per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non residente aliquota del 7 per mille.
- per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili : aliquota ordinaria 7 per mille.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
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6) confermare per l’esercizio 2011:
le aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure approvate con deliberazione del C.C. n.16 del 07/04/2010;
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