DGM n. 12 del 26/02/2005
LA GIUNTA COMUNALE
… omissis …
DELIBERA
Di adottare proponendole al Consiglio Comunale, senza variazione alcuna rispetto alle previgenti in sede di approvazione del bilancio 2005, le seguenti aliquote:
(con le caratteristiche e adempimenti previsti dall’art. 2 del vigente regolamento comunale ICI);
Di dare atto che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae, sino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di € 113,62 (L. 220.000), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;
Di confermare, altresì per l’anno 2005, l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, per un importo pari a complessivi € 123,95 a favore delle "… particolari categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – …", con le caratteristiche e gli adempimenti già individuati all’art. 3 comma 3 del vigente regolamento comunale ICI qui richiamato:
"Ai soli fini della estensione della detrazione di imposta per particolari contribuenti svantaggiati, sono individuate quali categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico espressamente richiamati dall’art. 8 comma 3 ultima parte del D. Lgs 504/1992, quella rappresentata dai soggetti passivi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) abbiano compiuto sessantacinque anni alla data del trentun dicembre dell’anno antecedente a quello di imposizione
2) abbiano posseduto, nell’anno precedente a quello di imposizione un reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF non superiore ad Euro 36.151,98 (lire settantamilioni);
Di dare atto che a pena di inammissibilità il contribuente che vorrà usufruire di questa maggiore detrazione dovrà produrre all’Ufficio Tributi del Comune idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R.. 445/2000 attestante di possedere entrambi tali requisiti.
Il contribuente dovrà produrre tale autocertificazione (suscettibile di verifica a campione da parte dell’Ufficio incaricato) entro la data di presentazione della dichiarazione e/o denuncia I.C.I. nell’anno successivo a quello di imposizione;
L’autocertificazione del contribuente sarà valida sino a che permarranno tali requisiti fatte salve diverse indicazioni dell’organo deliberante."
."
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime.
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TIPOLOGIA |
Aliquota applicata |
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Aliquota ordinaria |
5,50 |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (così come definite nel regolamento ICI all’art. 2 comma 3 bis) così come definite nel regolamento ICI all’art. 2 comma 3 bis) |
4,50 |
Aliquota per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che occupano come abitazione principale (con le caratteristiche e adempimenti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale ICI) con le caratteristiche e adempimenti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale ICI) |
4,50 |
Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto ivi residente (con le caratteristiche e per gli adempimenti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale ICI vigente) (con le caratteristiche e per gli adempimenti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale ICI vigente) |
4,50 |
Aliquota per alloggi non locati (art. 6 del regolamento comunale ICI) art. 6 del regolamento comunale ICI) |
6,50 |
Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non residente |
6,50 |