1. di fissare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5,4 per mille.

 

            2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i..

 

            3. di confermare, circa il valore economico delle aree fabbricabili, quanto a suo tempo stabilito dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 5 del 29.01.1999, esecutiva ai sensi di legge.

 

            4. di rimettere copia della adottanda proposta di deliberazione al competente concessionario della riscossione dell'imposta, per gli adempimenti di sua competenza.

 

            5. di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale il dispositivo dell'adottanda proposta di deliberazione.