COMUNE DI GATTICO

PROVINCIA DI NOVARA

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21

 

 

OGGETTO: I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) –INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI E PRODUTTIVE AI FINI DELL’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

 

 

L’anno DUEMILADIECI addì UNO del mese di MARZO alle ore 21,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

 

All’appello risultano:

 

 

 

 

 

 

PRESENTI

ASSENTI

 

 

 

 

 

 

ZONCA

ANDREA

 SINDACO

 

          X

 

MATTACHINI

ALBERTO

VICESINDACO

 

          X

 

RIBONI

VITTORINA

ASSESSORE

 

          X

 

SALMI

WALTER

ASSESSORE

 

         

X

BACCHETTA

ALESSIA

ASSESSORE

 

          X

         

 

 

 

 

 

4

 

1

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale DI ROSOLINI Dott. Salvatore.

 

 

            Il Signor ZONCA Avv. ANDREA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO l’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., il quale dispone che «per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;

 

VISTO altresì l’art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale dispone che «con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso»;

 

VISTO altresì l’art. 11-quaterdecies, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che «ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

 

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. Decreto Bersani), il quale – sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari – ha stabilito che «ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) definitivamente approvato ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di «Tutela ed uso del suolo» dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 12-12359 del 19/10/2009;

 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale in materia di I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 23/04/2007 ART. 4;

 

VISTA la precedente  deliberazione di G.C. n. 103 del 19/10/2001, con la quale sono stati individuati, ai fini del versamento dell’I.C.I., i valori delle aree edificabili residenziali e produttive,

 

RITENUTO necessario e opportuno  adeguare detti valori  come determinati con la surrichiata deliberazione e in vigore da circa dodici anni, oltre che integrare il contenuto di tale deliberazione, al fine di individuare il valore di mercato attribuibile alle aree edificabili di cui all’art.. 37 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente P.R.G.C. “ aree per residenza socio – assistenziale sanitaria e/o alberghiera”.

 

RITENUTO che la finalità della presente delibera debba essere quella di individuare gli effettivi valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, con particolare riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato;

 

RITENUTO che la competenza all’approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa alla Giunta Comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 

DATO ATTO che, per raggiungere un corretto criterio di stima dei valori delle aree edificabili, si è provveduto ad effettuare una verifica degli atti notarili di compravendita delle aree site nel territorio del Comune (allegati in estratto alla presente delibera) e che, sulla base di tali atti, si è ritenuto di determinare i seguenti valori  per poter costituire altresì un valore di riferimento per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di autoversamento da parte dei contribuenti:

 aree edificabili              € 50,00 mq

aree produttive             € 30,00 mq      

 

PRECISATO che tali valori devono peraltro intendersi come valori medi, pur se determinati in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto – a seguito dell’approvazione degli stessi – non si darà comunque luogo a rimborsi d’imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versare l’I.C.I. sulla base di valori di mercato più elevati, né tanto meno ad accertamento nei confronti dei contribuenti che abbiano versato sino all’anno 2009 l’I.C.I. sulla base dei valori determinati dal Comune con deliberazione di G.C. n. 103 del 19/10/2001,  senza tenere conto dell’adeguamento di tali valori, in quanto tale attività di accertamento risulta espressamente vietata dall’art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in assenza di un preventivo adeguamento dei valori da parte del Comune;

 

PRECISATO altresì che ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l’effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all’atto dell’accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati.

 

PRESO ATTO  che la Corte dei Conti, con parere n.1004 del 16.11.2009 ha stabilito che il blocco del potere di deliberare aumenti dei tributi comunali, introdotto dal Governo nell’ambito del  D.L. 93/2008, nell’obiettivo di mantenere inalterata la pressione fiscale, e poi confermato dall’art. 77bis, comma 30 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, sino all’effettiva attuazione del federalismo fiscale, non riguarda l’aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini I.C.I., effettuato sia ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) D.Lgs. 446/1997 (valori minimi per l’accertamento) sia nel momento in cui il Comune abbia individuato valori medi di mercato.

Tale decisione  si è basata sulla considerazione che la base imponibile delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. è determinata – ai sensi dell’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 – dal valore venale in comune commercio, la cui individuazione non dipende da una scelta autonoma del Comune, quanto piuttosto dall’esigenza di adeguarsi all’andamento del mercato, sulla base di norme regolamentari attuative delle disposizioni di legge che non hanno la funzione di incrementare o diminuire la base imponibile.

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, resi dal responsabile servizio tributi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs N. 267/2000.

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

1)             Di  incrementare i  valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini IC.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) come di segutio indicato:

aree edificabili              € 50,00 mq

aree produttive             € 30,00 mq      

 

2)  Di individuare il  valore venale in comune commercio attribuibile alle aree edificabili di cui all’art.37 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente P.R.G.C. aree per residenza socio – assistenziale sanitaria e/o alberghiera” in € 15,00 mq

 

3) Di stabilire che:

 

-   i valori così individuati dovranno essere utilizzati a decorrere dal versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2010;

 

-       eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d’imposta;

 

-       ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l’effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all’atto dell’accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

 

-       a fronte di atti pubblici e/o perizie di stima  riportanti valori superiori a quelli di cui alla presente tabella, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta;

 

4) Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

 

5) Di comunicare copia della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole

 

DELIBERA

 

6) Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.


 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                         Il Segretario Comunale

f.to ZONCA Andrea                                                            f.to            Di Rosolini dott. Salvatore

                                                                                                       

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica la regolarità contabile e copertura finanziaria

 

con impegno n. __////______                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                  f.to  dott.ssa Vanolo Cristina

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data   31/03/2010                                e  per la durata di 15 gg. consecutivi

 

 

                        Gattico, lì …31/03/2010

                                                                                                            Il  Segretario Comunale

                                                                                                    f.to  Di Rosolini dott. Salvatore

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  in data  01/03/2010.

 

X   perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

 

q     perché sono decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000

 

 

Gattico, lì ……………………………………..

 

 

Il Segretario Comunale

                                                                                                   f.to  Di Rosolini dott. Salvatore