PREMESSO:

 

     - Che la normativa istitutiva dell'Imposta comunale sugli immobili - D.Lgs  30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, e tra queste la Legge 23.12.1996, n. 662 ed il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, mentre da una parte hanno imposto regole inderogabili di applicazioni del tributo, dall'altra hanno dato all'ente impositore facoltà di politica tributaria consentendo allo stesso di modulare parametri e casistiche al fine di perseguire una maggiore perequazione del carico tributario tra i soggetti passivi;

 

     - Che il Comune si è in parte avvalso di tali facoltà, da ultimo con propria deliberazione n. 47 del 13.12.1999;

 

     Ritenuto di dovere ora, in vista dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007, determinare l'aliquota da applicare per l'anno 2005 e la misura della detrazione nonché avvalersi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs 446/97 che amplia la casistica delle abitazioni che possono essere considerate principali;

 

     Dato atto che il nuovo quadro dovrebbe consentire un gettito verosimilmente attestato sulle posizioni acquisite;

 

     Considerato che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

     AD UNANIMITA' di voti resi legalmente;

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare, in quanto compatibili, le determinazioni precedentemente assunte nella soggetta materia.

 

2) Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

 

3) Di confermare in € 155,00 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

4) Di considerare, nell'ambito della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs 446/97 abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, nella accezione di cui agli art. 74 e seguenti del Codice Civile fino al 2° grado, disponendo che a tali fattispecie venga altresì applicata l'aliquota del 6 per mille e la detrazione di € 155,00 superiormente prevista.

 

5) Di dare atto che secondo proiezioni verosimilmente attendibili il gettito complessivo del tributo non dovrebbe subire contrazioni.

 

6) Di dichiarare, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.