- Visto l'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il rilascio della finanza degli Enti territoriali;
- Visto il D.Leg. 30 dicembre 1992,n.504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
- Visto il Capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l'applicazione;
- Visto che per l'anno 2005 il termine perentorio per la determinazione dell'aliquota dell'imposta è fissato al 28.02.2005, termine per l’approvazione del bilancio così come stabilito dalla legge 28.12.2001,n.448 e dal decreto ministeriale del 19.12.2002, e deve adottarsi con apposito atto deliberativo;
- Visto l'art.6 del decreto il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con obbligo per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.25 del D.L. N.66/1989 e dell'art.16 del D.L. n.440/1992;
- Visto il regolamento comunale vigente approvato dal Consiglio Comunale in data 25.9.1999 con atto n.57, esecutivo;
- Visto che per l'anno 2004 era stata deliberata ed applicata un'aliquota unica del 5 per mille per tutti i fabbricati e l’aliquota del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili;
- Considerato che per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio per l'esercizio 2005 e per la particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è opportuno confermare, anche per l'anno 2005, l'aliquota del 5 per mille per tutti i fabbricati e l’aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
- Considerato che si rende necessario adeguare anche i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- Considerato che il regolamento comunale per la disciplina delle dichiarazioni, riscossioni, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, tra cui stabilisce all’art.11 che la Giunta Comunale determini annualmente per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
- Visti i pareri favorevoli preventivi del Funzionario responsabile nonché Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile e alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n.267/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
- Di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota ICI così come segue:
- nella misura unica del 5 per mille per tutti i fabbricati e detrazione per l’abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (attualmente € 103,29)
- nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili
- Di incaricare il funzionario responsabile, di rendere pubbliche le aliquote applicate per l’anno 2005 e di pubblicare l’estratto della presente secondo le disposizioni di legge e i siti ufficiali del Ministero delle Finanze.
- Di dare atto che, così come già previsto dall’art.11 del regolamento per la disciplina dei tributi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 19.2.2000, la Giunta Comunale nella prossima seduta, determinerà il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta ICI.