LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. ha istituito all’art. 1, a decorrere dal 01 gennaio 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

- che l’aliquota dell’imposta succitata è stabilita dal Comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, data d’approvazione del bilancio, con effetto per l’anno successivo;

-         che il comma 8 dell’art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448, in sostituzione del  comma 16 dell’articolo 53 della Legge 388/2000, ha stabilito di fissare il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

-         che con l’approvazione del decreto predisposto dal Ministro dell’Interno in data 31/12/2004, sia il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2004, che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali, è stato fissato al 28/02/2005 e poi differito al 31/03/2005;

 

PRESO ATTO:

- che occorre pertanto provvedere per l’esercizio 2005 alla determinazione di detta aliquota, stabilita all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., tenuto conto che la mancata adozione nel temine succitato dell’art. 1 comma 1 del D.L. 8/99, comporta l’automatica applicazione dell’aliquota nella misura minima prevista per legge del quattro per mille, nonché ai fini della relativa previsione di bilancio 2005;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 31/01/2003, si é provveduto all’approvazione della determinazione per l’anno 2003, dell’aliquota nella misura unica del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille;

 

RITENUTO:

- di riconfermare per l’anno 2005, la medesima aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille, già approvata per l’anno 2003, nonché di riconfermare l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 103,29= (contotrevirgolaventinove), secondo le modalità e termini di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

 

PRESO ATTO:

-         del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000e s.m.i.;

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 27/7/00, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del Contribuente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 

 

 

D E L I B E R A

 

1)   Di confermare  per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel Comune di Casalvolone nella misura unica del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille;

 

2)   Di  approvare per l’anno 2005, l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 103,29.= (cenotrevirgolaventinove), secondo le modalità e termini di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

 

3)   Di trasmettere, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione, al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

 

4)   Di dare atto della pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

 

5)   Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/00, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;

 

  Con successiva separata votazione unanime favorevole si rende immediatamante esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i..

 

 

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