PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEb) che, per l'anno 2010, il "quantum" applicabile per ciascuna tariffa, prezzo ed aliquota d'imposta e' quello fissato con gli atti deliberativi in premessa citati. In particolare, l'entrata derivante dall'ICI e' stata calcolata avendo a riferimento un'aliquota unica del 5,5 per mille così come proposta con la presente deliberazione, non operando alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i.. Si da però atto che, ai fini del computo dell’imposta, è considerata abitazione principale, con applicazione della detrazione d’imposta per essa prevista, quella concessa in uso ai figli purchè abbiano costituito presso di essa la loro dimora abituale con conseguente iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari fissate con deliberazione consiliare n. 5 del 26.02.1998, esecutiva ai sensi di legge.