1) DI DETERMINARE per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. nelle misure come di seguito articolate:
· 5 per mille per abitazione principale
· 6,5 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili
· 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio lavori;
· 7 per mille da applicare alle unità immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;